lunedì 13 agosto 2012

OPERAZIONE "ESTATE SICURA" DEI NAC


In concomitanza con la stagione estiva avviata nella fase cruciale del mese di agosto, i NAC, Nuclei Antifrodi Carabinieri del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari hanno intensificato le attività di vigilanza sulle produzioni agroalimentari, attivando una fitta rete di controlli che hanno puntato l'attenzione sulla tranciabilità e sulla etichettatura dei prodotti agroalimentari, nonché sulla commercializzazione dei prodotti con marchi di qualità, DOP, IGP, STG.

In particolare l'azione dei Nuclei Antifrodi Carabinieri, che hanno operato su tutto il territorio nazionale anche in collaborazione con i Comandi Territoriali dell'Arma e con l'Ispettorato Tutela Qualità e Repressione Frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è stata rivolta a verificare principalmente le norme sulla comunicazione commerciale ingannevole, in attuazione della più recente normativa comunitaria che vieta l'evocazione di marchi di qualità e l'utilizzo di indicazioni suggestive e fuorvianti, specie con riferimento a claims salutistici e nutrizionali inappropriati o contenenti denominazioni non corrispondenti ai luoghi di origine e produzione.

In questo ambito i controlli sulla tracciabilità nel settore oleario svolti dai NAC in Liguria ed Emilia Romagna hanno consentito di sottoporre a sequestro oltre 2600 litri di olio di oliva extravergine d'oliva con etichettatura ingannevole in quanto il prodotto recava tra l'altro un acronimo che si confonde con il marchio DOP e può indurre in errore il consumatore medio. Inoltre presso diversi centri di ristorazione di alcune delle principali località turistiche della riviera veneta, romagnola e ligure, è stata posta particolare attenzione ai prodotti tutelati in vendita, e sono state contestate sanzioni amministrative ad esercenti che proponevano al consumo olio d'oliva in contenitori non etichettati.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato (Antitrust) è stata interessata invece per un caso di comunicazione commerciale ingannevole che ha riguardato la commercializzazione anche nella grande distribuzione organizzata di conserve di pomodoro con il marchio registrato di una nota zona geografica della Campania, quando in realtà, con caratteri più piccoli e non facilmente leggibili, si trattava di pomodori prodotti in altra Regione. La stessa Autorità Garante è stata attivata anche per la commercializzazione nella grande distribuzione organizzata di "filetti di merluzzo" di noti marchi pubblicizzati quali "merluzzo" o "nasello" di provenienza mediterranea quando in realtà ai controlli dei NAC sono risultati provenienti dall'Atlantico.

Il sequestro significativo di oltre 5 tonnellate di prodotti alimentari ha riguardato poi l'azione svolta dai NAC a tutela del Pistacchio DOP: l'attività sviluppata nei mesi scorsi e conclusasi in questi giorni ha visto un' estesa campagna di controlli di filiera svolti in Nord Italia e nella Regione Sicilia per verificare la reale provenienza del prodotto utilizzato nelle preparazioni alimentari (salse e prodotti dolciari in genere). Tre titolari di importanti ditte di importazione, lavorazione e commercializzazione sono stati indagati per frode nell'esercizio del commercio e contraffazione di prodotto a denominazione di origine per aver falsamente indicato in etichetta l'utilizzo di Pistacchio Verde di Bronte DOP, ma utilizzando in realtà pistacchio di origine greca, siriana e californiana. Gli stabilimenti di produzione sono stati localizzati nella provincia di Catania mentre i prodotti contraffatti sono stati individuati in una catena della grande distribuzione con sede amministrativa in provincia di Bologna.

Le accurate analisi di rischio hanno permesso ai militari di effettuare altri sequestri e verifiche ispettive presso aziende agricole, centri di ristorazione, depositi alimentari e supermercati. In Roma e provincia sono stati operati controlli sulla tracciabilità ed etichettatura su 500 prodotti etnici di provenienza indiana in negozi gestiti da cittadini pakistani e del Bangladesh riscontrando violazioni per la vendita di prodotti ortofrutticoli sfusi con l'omessa indicazione della varietà, categoria e qualità.

Nelle province di Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, sono state sequestrate presso alcuni supermercati, confezioni di formaggio e tranci di mortadella evocanti in etichetta i marchi DOP del Grana Padano DOP, Caciocavallo Silano DOP e Mortadella IGP, senza le previste autorizzazioni. Inoltre nel salernitano, in un caseificio, sono state sequestrate numerose buste per il confezionamento di prodotti alimentari indicanti la falsa evocazione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Altre violazioni riscontrate hanno riguardato il sequestro di prodotti ittici congelati senza indicazioni sulla tracciabilità, e la falsa evocazione di prodotti ortofrutticoli DOP.

Le indagini dei Nuclei Antifrodi Carabinieri sulla contraffazione dei prodotti di qualità hanno poi riguardato anche il falso Made in Italy prodotto all'estero: il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari ha infatti attivato la rete di cooperazione internazionale di polizia di Interpol per contrastare la contraffazione del "vino Amarone della Valpolicella DOC" in Danimarca, ove è risultata posta in commercio una linea di produzione integralmente "clonata" nelle indicazioni del tipo di vino, del marchio, e della denominazione dell' azienda realmente esistente e produttrice del vino "Amarone" nel Veneto.

Va pure ricordato che nel mese di luglio i Nuclei Antifrodi Carabinieri hanno portato a termine un'operazione contro la diffusione nel mercato agroalimentare di fitofarmaci illegali: sono stati sequestrati oltre 200 tonnellate di agrofarmaci (formulati e sostanze attive), per un giro d'affari stimato in oltre 2.000.000 di euro solo nell'ultimo anno. Ventiquattro persone coinvolte sono state colpite da provvedimenti restrittivi per i reati di associazione per delinquere, contraffazione di prodotti industriali, ricettazione, riciclaggio e abusiva commercializzazione di agrofarmaci. L'inchiesta, nata nell'ambito di alcuni controlli sulla tracciabilità dei prodotti biologici, ha evidenziato una fitta rete di commercializzazione illegale di prodotti fitosanitari contraffatti e/o di provenienza furtiva - irregolari, riconducibile ad un gruppo criminale ben organizzato e strutturato su una rete commerciale internazionale e nazionale che ha approvvigionato ingenti quantitativi di "sostanze attive", in parte non commercializzabili in Italia ed in alcuni casi in tutta Europa.

Anche per contrastare tali fenomeni criminali la corretta indicazione in etichetta dei marchi e della tranciabilità del prodotto è una condizione essenziale per garantire la qualità alimentare. I controlli del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari sono rivolti a sensibilizzare gli operatori commerciali che non osservano le regole comunitarie sulla tranciabilità affinché ricordino che possono incorrere nelle più gravi sanzioni penali previste dalla frode in commercio, ed essere segnalati anche per le misure interdittive dell'esercizio d'impresa previste dal D.Lgs. 231/2001, e nel caso siano destinatari di finanziamenti comunitari o pubblici anche per le azioni di recupero per averli indebitamente percepiti. 

NUOVI CAMPIONI DI PARAPENDIO IN PIEMONTE, FRIULI E VENETO ­ ADRENALINA 2012 A MALCESINE (VERONA)


I campioni italiani di parapendio 2012 sono Marco Littamè, pilota torinese e membro della squadra nazionale, Nicole Fedele, 28 anni, di Gemona del Friuli (Udine) e Damiano Zanocco di Thiene (Vicenza).

Littamè, al quale evidentemente gli anni pari portano bene visto che fu già campione nel 2008 e 2010, subentra al concittadino Davide Cassetta, fermo quest'anno al secondo posto, davanti al trentino Christian Biasi, mentre Nicole Fedele sostituisce Gabriella Corradi di Bassano (Vicenza), davanti alla milanese Silvia Buzzi Ferraris ed all'alto atesina Heidi Insam. Nella classifica sport, riservata ai piloti equipaggiati con vele meno competitive, la classifica annota ai primi posti due piloti della Repubblica Ceca, Petr Chromec e Petr Kostrhun, seguiti da Zanocco che si aggiudica il titolo. La presenza di piloti stranieri era garantita dalla formula open della competizione; se ne sono presentati anche da Francia, Grecia, Ucraina, Romania e Giappone.

Teatro della competizione, organizzata dall'Aero Club Montegrappa che per lo più ha vinto il titolo 2012 come associazione, la pedemontana trevigiana e vicentina con centro operativo ed atterraggio ufficiale in località Semonzo a Borso del Grappa (Treviso). Le buone condizioni del tempo hanno permesso la disputa di cinque delle sei prove previste con percorsi compresi tra i 70 ed i 107 chilometri. Dai decolli di Cima Grappa, o di Rubbio (Vicenza), i 110 partecipanti hanno aggirato obbligatoriamente dei punti prefissati, comunemente detti boe, disseminati nella Marca Trevigiana o in territorio vicentino, come il Col Serrai, le valli del Pasubio, Cima Marana, sorvolando Asolo, Possagno, Crespano, Ca' Dolfin, i castelli di Marostica e Piovene, Lusiana sull'altopiano dei Sette Comuni, Mussolente, Schio, Recoaro, prima di raggiungere gli atterraggi di Semonzo o della Conca Verde.

La settimana di voli è stata validamente integrata da una serie di rinfreschi, cene, feste all'aperto, spritz e pizza party offerte dai numerosi sponsors dell'evento ed apprezzate da pubblico, piloti edaccompagnatori.

A Malcesine sulla sponda veronese del Lago di Garda ci si prepara ad ospitare per il 26 agosto Adrenalina 2012, la tradizionale manifestazione acrobatica di volo libero.

L'associazione Paragliding Malcesine aggancia l'appuntamento al 50° anniversario della innovativa funivia che raggiunge il Monte Baldo, dove da un vasto pendio a 1730 di quota e davanti ad un maestoso panorama decolleranno i piloti. Dopo un volo di circa 1700 metri, dovranno centrare un bersaglio sul prato dell'atterraggio in Località Morettine, due chilometri a nord di Malcesine, oppure sulla zattera posta in acqua di fronte all'atterraggio stesso. Si prevede un'affluenza di circa 50 appassionati, mentre tutti colori che vorranno godersi questo spettacolo troveranno anche attività collaterali, come giochi gonfiabili per bambini, bar, musica e stand gastronomici. 

Lo studio che boccia l'euro: all'Italia conviene uscirne - euro, moneta, unica, studio, merrill, lynch, italia, irlanda, germania - Libero Quotidiano

La ricerca del colosso Merrill Lynch: ecco perché il Belpaese e l'Irlanda trarrebbero beneficio con l'addio alla moneta unica 

di Antonio Castro
Altro che espulsi con ignominia dall’euro: la Germania dovrebbe corromperci per convincerci (con quattrini sonanti) a restare nel circolo traballante della moneta unica europea. A dirlo non è qualche pasdaran italiano ma la blasonata banca d’affari Merrill Lynch in un report datato 10 luglio. Secondo i due analisti (David Woo  e Athanasios Vamvakidis), il nostro Paese avrebbe tutto da guadagnare ad uscire «ordinatamente» dall’euro, a patto che lo faccia prima degli altri (Grecia e Spagna). Chi ci rimetterebbe sarebbe certamente la Germania. Che uno dei due analisti sia di origine greca è solo uno di quegli scherzi del fato beffardo.  Athanasios Vamvakidis è un rampante esperto di affari internazionali sotto contratto anche con il Fondo monetario internazionale e questo studio stilato (insieme al collega Woo) per la banca d’affari americana non sembra risentire dei guai che sta  vivendo il Paese d’origine dell’analista. Anzi  Vamvakidis suggerisce all’Italia quasi di farsi pagare dai tedeschi per restare nell’euro, ma i benefici maggiori il nostro Paese li avrebbe se prima si facesse aiutare e poi lasciasse tempestivamente la moneta unica. Spiega l’analisi che in Italia non ha avuto un grande risalto se non nei forum di discussione on line sull’ipotesi di uscita dall’euro: «I risultati della ricerca appaiono sorprendenti e rischiano di lasciare senza parole anche i lettori che non sono d’accordo con la nostra conclusione».

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sabato 11 agosto 2012

I padroni del mercato: ecco chi comanda sui listini | OpenDataBlog

I mercati possono essere rappresentati come una grande ragnatela . A tesserla sono quelli che vengono definiti i “giganti della finanza”: banche, i grandi fondi e le agenzie di rating. I big non solo muovono da soli e per conto di terzi masse enormi di denaro, ma con i loro report influenzano gli altri.

Leggi ancora: http://opendatablog.ilsole24ore.com/2012/08/i-padroni-del-mercato-ecco-chi-comanda/#ixzz23F28Bczy

venerdì 10 agosto 2012

DECINE DI NEONATI AMMALATI A CAUSA DI UN NUOVO LATTE NESTLÉ


Un nuovo alimento per neonati della Nestlé il 'NAN HA 1Gold' ha sollevato diversi dubbi in molti genitori e pediatri australiani, a causa degli effetti negativi osservati in decine di bambini dopo il consumo di questo prodotto.

Gli esperti hanno lanciato l'allarme dopo aver notato sintomi quali agitazione, eruzioni cutanee, nausea, feci acquose, naso che cola, vomito e disidratazione in alcuni dei bambini esaminati e che avevano assunto il latte della Nestlé NAN HA 1Gold, prodotto già in commercio, ma a cui è stata "aggiornata" la formula degli ingredienti. La notizia è stata riportata dall'agenzia News.com.

In realtà, sul sito web 'Product Review' è possibile trovare un elenco dei sintomi e più di 100 commenti negativi da parte di genitori dei bambini colpiti dagli effetti collaterali. Inoltre, la stessa multinazionale Nestlé ha consigliato ai genitori interessati di "consultare un medico per i loro figli, se questo li preoccupa".

Sul sito Productreview.com.au sono a centinaia i commenti di genitori che denunciano disfunzioni del bambino dopo l'assunzione di quest'ultima diavoleria della Nestlé. Centinaia di bambini che non avevano mai avuto nessun problema, dopo essere stati nutriti con questo surrogato di latte, hanno iniziato ad avere problemi. Gli esperti avvertono che i problemi relativi all'alimentazione per bambini stanno diventando sempre piùfrequenti in tutto il mondo. Come esempio, basta ricordare lo scandalo di qualche anno fa in Israele, associato al prodotto alimentare 'Remedy-cimhit'. Gli effetti di questo prodotto diventano sempre più visibili quando i bambini raggiungono l'età di 7-8 anni, perché il ritardo nella crescita e lo sviluppo del sistema nervoso centrale e la parte del cervello era notevole. Il colpevole di tutto questo sono senza ombra di dubbio gli alimenti per neonati. 

di Alba Cannelli

IMMIGRATI E CITTADINANZA PER RESIDENZA. LA DISCREZIONE DELLA PA


di Francesca Del Giudice *

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), secondo il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
Tuttavia, anche lo straniero, in possesso di determinati requisiti, può acquistare la cittadinanza italiana. La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge 94 del 2009, e successivi regolamenti. In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

        - concessione per matrimonio (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992);
        - concessione per residenza (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992).

L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non comporta per la Pubblica Amministrazione l'esercizio di un potere discrezionale. In questo caso, l'acquisto della cittadinanza, si configura come diritto soggettivo, condizionato unicamente alla eventuale esistenza di circostanze che comportano un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine pubblico, ad esempio la condanna per gravi delitti o segnalazioni che attengono alla sicurezza dello Stato. Diversamente, l'acquisto della cittadinanza per residenza non è un diritto ma una concessione in senso proprio: il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 9 è un presupposto, sì necessario, ma non sufficiente per l’emanazione del provvedimento (cfr. Cons. di Stato parere n. 2487/1992 del 30.11.1992). Detta concessione infatti, non è determinata da una valutazione dell'interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell'interesse per lo Stato e per la Comunità nazionale ad accogliere il nuovo cittadino richiedente. L'amministrazione, pertanto, ha potere pienamente discrezionale.

Secondo l'art. 9 della L. 91 del 5 febbraio 1992, ai fini dell'istanza, il cittadino straniero deve possedere i seguenti requisiti:

- nato in Italia e ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A); 

- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedere legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A); 

- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B); 

- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e può essere presentata domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);

- cittadino U.E. e risiedere legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D); 

- apolide o rifugiato e risiedere legalmente in Italia da almeno 5 anni (art. 9, c. 1, lett. E); 

- cittadino straniero e risiedere legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F). 

Quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995.

Nel caso in cui il richiedente non possegga redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui in premessa.
Ricevuti i documenti attestanti i requisiti di cui sopra, la Prefettura dispone di un termine di 730 gg. dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa, entro il quale deve emanare il proprio parere, positivo o negativo, in ordine all'istanza formulata dallo straniero. Il carattere negativo del parere determina il diniego della cittadinanza. Dunque, la Prefettura è l'Amministrazione titolare del potere discrezionale sulla concessione. 

Secondo la prevalente interpretazione, non si tratta di discrezionalità tecnica bensì amministrativa, riferita a parametri non specificamente identificati dalla legge e spesso vaghi(Cons. Stato Sez. I, n. 149 del 16 febbraio 2005). L'Amministrazione, infatti, può negare la cittadinanza perché lo straniero non possiede adeguate fonti di sussistenza, per difetto di integrazione, perché non si riscontra un'autenticità dell'aspirazione a divenire cittadino italiano, o addirittura di un non meglio precisato interesse della collettività o interesse pubblico generale1.

Il carattere discrezionale della statuizione dell'Amministrazione, oltre ad essere esplicito nella lettera della legge (l’art. 9 della legge afferma che la cittadinanza italiana “può essere concessa” allo straniero residente legalmente nel nostro territorio per un periodo variabile in relazione alle qualità o status posseduti), è stato ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio Stato, sez. IV, 07 maggio 1999 n. 798; Cons. St., VI, 1 ottobre 2008, n. 4748; Consiglio Stato , sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Cons. St., Sez. III, 22 novembre 2011, n. 6143 ).

L'esercizio del potere discrezionale tende a valutare l'avvenuta integrazione dello straniero. Gli elementi oggetto della - valutazione discrezionale della Prefettura non sono definiti dalla legge, tuttavia la giurisprudenza ha individuato alcuni indici dell'avvenuta integrazione: 

- considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 16-09-1999, n. 1474);
- la serietà sia dell’intento ad ottenere la cittadinanza italiana e le ragioni che inducono ad abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l’idoneità professionale, l’ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l’esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. L’amministrazione deve verificare eventuali cause ostative all'acquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di sicurezza della Repubblica ed all’ordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988);
- l’amministrazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni, può prendere in considerazione tutte le situazioni utili per valutare un’avvenuta integrazione dello straniero; pertanto, sono rilevanti eventuali sentenze penali intervenute a carico degli interessati, in relazione ai fatti a cui tali condanne si riferiscono sia al loro eventuale ripetersi (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004,).

Per comprendere l'ampiezza di tale discrezionalità si pensi che il diniego può essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della Repubblica anche da mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa conoscenza della lingua italiana. In particolare, estremamente aleatorio risulta essere il giudizio sul livello di integrazione. Sebbene in Italia, dal 1992, non sia più prevista la presenza di un test atto a stabilire il livello d'integrazione dell'immigrato, solitamente la polizia propone alcune domande al candidato e sulla base delle risposte decide. 

L’ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, tuttavia, non può tramutarsi in mero arbitrio. Sulla questione dei limiti alla discrezionalità il primo argomento riguarda l'obbligo di motivazione in caso di diniego, il Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995. Per il Consiglio di Stato l’amministrazione competente, anche laddove disponga di un’ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni. 

Più recentemente, il Consiglio di Stato - VI Sezione – sentenza n. 1788 del 25 marzo 2009, ha indicato alcuni parametri in ordine all'esercizio del potere discrezionale. Il collegio, riconosce l’amplissima discrezionalità concessa all'Amministrazione a fronte dell’istanza volta alla concessione della cittadinanza, potendo valutare con rilevanti margini di apprezzamento la sussistenza di uno specifico interesse pubblico al rilascio della concessione.

Tuttavia, ritiene, che le valutazioni poste in essere dall’Amministrazione dell’Interno in relazione alla sussistenza di uno status illesae dignitatis (morale e civile) in capo al richiedente, possono essere censurate in sede giurisdizionale solo se affette da profili di palese irragionevolezza o di evidente abnormità.

Successivamente il Consiglio di Stato – Sezione III – del 5 giugno 2012, n. 3306, ha ribadito l'obbligo di motivazione del diniego e la sua sindacabilità con riferimento ai vizi della violazione di legge o dell’eccesso di potere, quanto meno con riferimento alle figure sintomatiche di maggior rilevanza quali l’errore sui fatti o la manifesta incongruità o illogicità. In particolare, la citata sentenza, ha formulato dei criteri di valutazione della discrezionalità in merito al possesso da parte dello straniero dei requisiti reddituali. Nel caso di specie si ritiene che ai fini della valutazione del requisito reddituale non si possa tenere conto esclusivamente del reddito personale in senso stretto e non anche delle condizioni economiche della famiglia nel suo complesso. Secondo il Consiglio di Stato, infatti resta nella discrezionalità dell’amministrazione valutare se, in concreto, le condizioni della famiglia siano tali da far ritenere che l’interessato goda non solo nell’attualità, ma anche come ragionevole previsione per il futuro, di un sostegno economico adeguato. L’amministrazione potrà dunque valutare discrezionalmente se il reddito familiare sia quantitativamente sufficiente, prevedibilmente stabile, di provenienza lecita, regolarmente dichiarato ai fini fiscali, etc.

Sul criterio dell'integrazione il Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza 14.01.2011 n° 1037, sez. VI, secondo la quale “Fermo restando che ai sensi dell’art. 9 legge n. 91 del 1992 il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di un' avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, va tuttavia sottolineato che il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, ben può e deve verificare la ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, oltre alla veridicità dei fatti posti a fondamento della determinazione amministrativa e alla sussistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.”

Dunque alla base della discrezionalità dell'amministrazione è necessario non solo che la motivazione alla base della scelta appaia logica, coerente e ragionevole ma è altresì necessaria una approfondita istruttoria.

Altro elemento rilevante ai fini della determinazione dell'integrazione dello straniero in Italia riguarda l'esistenza di procedimenti penali a carico del richiedente. Sebbene l'articolo 9 L. 91/1992 non preveda la necessità per l'istante di produrre anche il casellario giudiziale, l'amministrazione nella sua discrezionalità può consultare la relativa documentazione in suo possesso. In questo caso la valutazione dell'Amministrazione è scevra di parametri rigidi, e ciò nel corso degli ultimi anni ha portato in giurisprudenza ad interpretazioni contrastanti. Da un lato, infatti, si è sostenuto che il casellario giudiziale di cui è in possesso l'amministrazione non è quello valido tra privati, e che nonostante il richiedente sia in possesso di un casellario giudiziale rilevante apparentemente “pulito”, (perché sono intervenute cause che hanno estinto il reato, ad esempio è stata rimessa querela, è intervenuta riabilitazione o la prescrizione), la documentazione in possesso dell'Amministrazione continua a contenere menzione del passato penalmente rilevante dell'istante. Dall'altro, la sentenza del Tar Lazio, n. 5665 del 19 giugno 2012, permette di argomentare a contrario che l'avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione dell'istante permetterebbe l'acquisto della cittadinanza. 

* legale, collaboratrice Aduc 

ACQUE MINERALI: COME SCEGLIERLE?


Con questo caldo un bel bicchiere di acqua è quello che ci vuole. Gli italiani amano particolarmente le acque minerali: 304 marche di acque minerali, per 12,3 miliardi di litri, 189 litri a testa, con 2,2 miliardi di euro di fatturato del settore.

L'Italia è al terzo posto per consumi pro-capite, preceduta solo dagli Emirati Arabi e dal Messico e il primato mondiale di produzione. Un vero affare per un prodotto che viene dal cielo, passa sulla terra e deve essere semplicemente imbottigliato e.... pubblicizzato. Ma come scegliere fra le tante marche che troviamo nel supermercato?

In effetti il consumatore chiede genericamente "acqua minerale", al massimo sceglie quella gassata o liscia. E' come chiedere una bottiglia di vino, differenziando solo il rosso dal bianco. Evidentemente non basta. Certo e' che le etichette non aiutano nella scelta, perché la composizione viene indicata con sigle chimiche, di difficile comprensione.

Iniziamo con i consigli, tra parentesi riportiamo i valori limite consigliati. Il primo dato da leggere e' il residuo fisso, cioè la quantità di sali minerali disciolti in un litro d'acqua, che da' l'idea della "pesantezza" dell'acqua stessa: si passa da quelle minimamente mineralizzate a quelle ricche di sali minerali: noi consigliamo di scegliere quelle che presentano un residuo fisso tra 400 e 600 milligrammi al litro (mg/l).

Le acque minerali gassate, naturalmente o artificialmente, sono sconsigliate per chi soffre di acidità, gastrite o ulcera. Le acque solfate soprattutto se abbinate al magnesio hanno un effetto lassativo e possono interferire con l'assorbimento del calcio. Le acque clorurate , contengono maggior quantità di sodio e sono sconsigliate per gli ipertesi. Quelle calciche , risultano "pesanti" e danno all'acqua un sapore particolare ma non provocano i calcoli. Le fluorurate, possono dar luogo alla screziatura nello smalto dei denti e influiscono sulla mineralizzazione delle ossa: attenzione a farla bere ai bambini. I nitrati sono un indicatore dell'inquinamento del terreno; purtroppo e' difficile trovare un'acqua priva di nitrati. C'è infine il problema di alcuni metalli tossici quali l'arsenico il cadmio, il cromo, il nichel che non devono superare i valori di legge, dei quali ovviamente ne sconsigliamo l'assunzione.

Una ultima avvertenza: tutte le acque fanno fare la pipi'. L'effetto "pulizia interna" è dovuto alla quantità non alla qualità dell'acqua bevuta.

di Primo Mastrantoni