Il direttore di un giornale on-line, cosi' come i bloggers, non risponde di "omesso controllo" in caso di pubblicazione di contenuti diffamatori sul sito che dirige, a meno che si possa dimostrare che era al corrente dei contenuti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, limitando cosi' alla sola carta stampata il reato di cui all'art. 57 del Codide Penale che pone in capo al direttore la responsabilita' penale sui contenuti della pubblicazione che dirigono.
Il caso in esame riguardava il direttore della testata 'Merate online", condannato dalla Corte d'appello di Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza e' stata annullata dalla Corte di Cassazione, V sez. penale, perche' "il fatto non costituisce reato".
La Cassazione spiega che in campo penale vi e' una questione di tassativita' perche' a parlare soltanto di informazione mediante carta stampata e' la lettera della legge e i precedenti giuridici dimostrano che si e' esclusa la possibilita' di estendere il concetto di stampa anche ad altri mezzi di comunicazione. I Supremi giudici ricordano che la giurisprudenza ha concordemente negato che al direttore di una testata televisiva sia applicabile la normativa prevista per la carta stampata, a causa della diversita' strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione e che solo successive leggi hanno affrontato solo il problema relativo alla televisione.
La Corte aggiunge che per tali ragioni, oltre che il direttore di un giornale on line, non sono "responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum".
Da notare che tale sentenza - eccetto che negli specifici casi gia' considerati dalla legge, cioe' quelli in cui alcuni obblighi previsti per la stampa sono specificamente estesi anche al web, come nel caso dei siti imprenditoriali, obbligati ad inserire on line i dati identificativi aziendali - se considereta estensivamente potrebbe aprire altre prospettive sulla stampa on line e sui reati connessi.
Fonte: http://www.osservatoriosullalegalita.org/
Nessun commento:
Posta un commento