La
Corte di Cassazione con sentenza n. 46669/2011 ha smascherato il
ruolo svolto dalla Banca d’Italia nell'affare usura. Recita la sentenza:
“Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale,
anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente
produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso
usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del
credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia
(circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che
la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso
effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma
penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca
d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in
cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita
dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza
del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Le
circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia
vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia,
neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota
nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà,
stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la
disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di
credito”.
La
Corte di Cassazione interpretando correttamente la legge 108/96 aveva
riaffermato che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle
norme amministrative di Bankitalia, il codice penale, ai sensi del quarto
comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti ai fini della
fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con
il suo uso del credito, e tra di essi rientra indubbiamente la
commissione di massimo scoperto. Ancor prima di questa
definitiva pronuncia ed a seguito della sentenza n.12028 della seconda sezione
penale della Suprema Corte di Cassazione (relatore Giudice dr. Domenico Gallo),che
riprendeva la sentenza n.870 del 18.1.2006 prima Sezione Civile di Cassazione,
Adusbef il 23 aprile 2010 presentò denunce penali contro Bankitalia, per
concorso nel reato di usura, abuso d’ufficio, favoreggiamento proprio per la
famigerata circolare emanata dopo la legge 108/96, in quanto aveva platealmente
abusato del suo ruolo nell'escludere dal calcolo dei “tassi soglia” il “pizzo”
della CSM.
Per
moltissimi anni, imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti
dalle banche, non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio
perché, anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia (di
ben 7/8 punti su base annua) stabiliti dal quarto comma dell’art.644 del
codice penale, trovavano ostacolo nella circolare di Bankitalia, che impediva
il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi,
ribaditi da plurime Sentenza della Suprema Corte. Adusbef inoltrò
numerosi esposti denunce alle Procure della Repubblica, chiamando in causa una
Banca d’Italia prona agli esclusivi interessi delle banche, per aver favorito
vantaggi usurari illeciti e non dovuti nella determinazione dei tassi sugli
impieghi in aperta violazione dell’ art.644 della legge antiusura 108/96,
che non aveva bisogno di interpretazioni. Alcuni magistrati
titolari di processi penali instaurati contro alcune primarie banche per il
reato di usura, hanno preso in considerazione la tesi avanzata da Adusbef
relativamente al “reato di concorso in usura” determinato dalla Banca d’Italia,
e nei prossimi giorni a chiusura delle indagini, procederanno a tutela di
imprenditori strozzati ed usurati dal combinato disposto banche-Bankitalia.
Fonte: http://www.adusbef.it
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