«Io sono un delinquente onesto. Non ho mai fatto politica»
[AL CAPONE, Tribunale di Chicago – 17 ottobre 1931]
(dati aggiornati al 17 febbraio 2012)
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A
norma dell’art.56 della Costituzione, la Camera dei Deputati è
composta da 630
membri,
dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero. La prima voce è
l’indennità, quella che nel linguaggio comune è definita
“stipendio”, seguono la diaria e i rimborsi: per le “spese
inerenti al rapporto tra eletto ed elettori”, per le spese
accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero, per le spese
telefoniche. Completano la scheda le voci sull’assegno di fine
mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.
> Indennità
parlamentare
L’indennità
parlamentare è prevista dall’articolo 69 della Costituzione, a
garanzia del libero svolgimento del mandato elettivo. La legge 31
ottobre 1965, n. 1261, ne fissa l’importo in misura non superiore
al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con
funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed
equiparate. Peraltro, in considerazione dell’esigenza di
contenimento delle spese, l’Ufficio di Presidenza della Camera è
intervenuto in più occasioni con misure volte a ridurre il
trattamento economico dei deputati, che risulta oggi notevolmente
inferiore rispetto al limite previsto dalla legge (*).
A
decorrere dal 1 gennaio 2012, l’importo netto dell’indennità
parlamentare, corrisposto per 12 mensilità, è pari a € 5.246,54,
a cui devono poi essere sottratte le addizionali regionali e
comunali, la cui misura varia in relazione al domicilio del deputato.
Tenuto conto del valore medio di tali imposte addizionali, l’importo
netto mensile dell’indennità parlamentare risulta pari a circa €
5.000.
Tale misura netta è determinata sulla base dell’importo lordo di €
10.435,00, sul quale sono effettuate le dovute ritenute previdenziali
(pensione e assegno di fine mandato), assistenziali (assistenza
sanitaria integrativa) e fiscali (IRPEF e addizionali regionali e
comunali). Inoltre, l’importo netto dell’indennità scende a
circa € 4.750 per i deputati che svolgono un’altra attività
lavorativa.
(*) In
particolare, nel 2006, l’importo dell’indennità parlamentare è
stato ridotto del 10%. Dal 2007 è stata disposta, per 5 anni, la
sospensione degli adeguamenti retributivi. Tale misura è stata
successivamente prorogata fino a tutto il 2013. Per il triennio
2011-2013, l’indennità è stata di nuovo e ulteriormente ridotta
nella misura del 10% per la parte eccedente i 90.000 euro, e del 20%
per la parte eccedente i 150.000 euro lordi annui. Tale riduzione è
raddoppiata per i parlamentari che svolgono un’attività lavorativa
per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15%
dell’indennità parlamentare. Una ulteriore riduzione
dell’indennità è stata da ultimo deliberata dall’Ufficio di
Presidenza in data 30 gennaio 2012.
> Diaria
Viene
riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma,
sulla base della stessa legge n.1261 del 1965. L’attuale misura
mensile della diaria, a seguito della riduzione disposta dall’Ufficio
di Presidenza nella riunione del 27 luglio 2010, è pari a 3.503,11
euro. Tale
somma viene decurtata di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del
deputato dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono votazioni
con il procedimento elettronico. È considerato presente il
deputato che partecipa almeno al 30% delle votazioni effettuate
nell’arco della giornata. L’Ufficio di Presidenza, nelle riunioni
del 25 ottobre 2011 e del 30 gennaio 2012, ha inoltre deliberato
l’applicazione di una ulteriore decurtazione fino a 500 euro
mensili in relazione alla percentuale di assenze dalle sedute delle
Giunte, delle Commissioni permanenti e speciali, del Comitato per la
legislazione, delle Commissioni bicamerali e d’inchiesta, nonché
delle delegazioni parlamentari presso le Assemblee internazionali.
> Rimborso
delle spese per l’esercizio del mandato
Nella
riunione del 30 gennaio 2012, l’Ufficio di Presidenza ha istituito
un “rimborso delle spese per l’esercizio del mandato” che
sostituisce il contributo per le spese inerenti al rapporto tra
eletto ed elettori. Tale rimborso, di importo complessivo invariato
rispetto al precedente contributo, è pari a 3.690 euro (dopo la
riduzione di 500 euro del luglio 2010) ed è corrisposto direttamente
a ciascun deputato con le seguenti modalità:
-
per un importo fino a un massimo del 50% a titolo di rimborso per
specifiche categorie di spese che devono essere documentate:
collaboratori (sulla base di una dichiarazione di assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge, corredata da copia del contratto, con
attestazione di conformità sottoscritta da una professionista);
consulenze, ricerche; gestione dell’ufficio; utilizzo di reti
pubbliche di consultazione di dati; convegni e sostegno delle
attività politiche.
-
per un importo pari al 50% forfetariamente.
> Spese
di trasporto e spese di viaggio
I
deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione
autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul
territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di residenza
all’aeroporto più vicino e tra l’aeroporto di Roma-Fiumicino e
Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a
3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per
raggiungere l’aeroporto più vicino al luogo di residenza, e a
3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.
> Spese
telefoniche
I
deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese
telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.
> Assistenza
sanitaria
Il
deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della
propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di
assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto
previsto da un tariffario.
> Assegno
di fine mandato
Il
deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota della
propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato
parlamentare, il deputato riceve l’assegno di fine mandato, che è
pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità, per
ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei
mesi).
> Pensione
Con
deliberazioni del 14 dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 l’Ufficio di
Presidenza della Camera ha operato una profonda trasformazione del
regime previdenziale dei deputati con il superamento dell’istituto
dell’assegno vitalizio – vigente fin dalla prima legislatura del
Parlamento repubblicano – e l’introduzione, con decorrenza dal 1
gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di
calcolo contributivo, sostanzialmente analogo a quello vigente per i
pubblici dipendenti.
Il
nuovo sistema di calcolo contributivo si applica integralmente ai
deputati eletti dopo il 1 gennaio 2012, mentre per i deputati in
carica, nonché per i parlamentari già cessati dal mandato e
successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata, determinato
dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato
alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente
all’incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato
parlamentare esercitato.
I
deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall’inizio del
mandato medesimo, conseguono il diritto alla pensione al compimento
dei 65 anni di età e a seguito dell’esercizio del mandato
parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato
ulteriore, l’età richiesta per il conseguimento del diritto è
diminuita di un anno, con il limite all’età di 60 anni.
Lo
stesso Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della
pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale,
sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero
sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o
titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o
altra legge costituzionale prevede l’incompatibilità con il
mandato parlamentare. La sospensione è inoltre prevista in caso di
nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede
l’incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l’importo
della relativa indennità sia superiore al 50% dell’indennità
parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga
rispetto alla normativa generale, nell’ambito della quale le
ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono
state ormai abolite.
La
Costituzione Italiana prevede che il Senato della Repubblica sia
composto da 315
membri eletti tra i cittadini italiani
che abbiano compiuto i 40 anni d’età.
Premessa
Il
principio per cui debba essere garantito ai parlamentari,
rappresentanti del popolo sovrano, un trattamento economico adeguato
ad assicurarne l’indipendenza è un punto qualificante della
concezione democratica dello Stato ed è generalmente riconosciuto in
tutti gli ordinamenti ispirati a tale concezione. In Italia è stato
introdotto con la Costituzione repubblicana, che all’art. 67
afferma: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” e poi all’art.
69 stabilisce: “I membri del Parlamento ricevono un’indennità
stabilita dalla legge”.
Le
due norme, intimamente connesse, hanno trovato attuazione nella legge
che disciplina l’indennità – la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 –
in cui l’istituto è precisamente definito come “l’indennità
spettante ai membri del Parlamento (…) per garantire il libero
svolgimento del mandato”.
Il
trattamento economico dei parlamentari, nel complesso, è dunque
concepito come condizione dell’esercizio indipendente di una
fondamentale funzione costituzionale e, al tempo stesso, come
garanzia che tutti i cittadini, senza riguardo al patrimonio o al
reddito, possano realmente concorrere alla elezione delle Camere.
Tale trattamento, di cui è parte essenziale anche l’assegno
vitalizio spettante dopo la cessazione dal mandato, è finalizzato a
creare le condizioni per cui il parlamentare possa impegnarsi nelle
sue funzioni – a scapito del lavoro o di altre attività economiche
– senza dover dipendere da altri soggetti, incluso il partito
politico cui appartiene.
La
componente principale dello status economico del parlamentare è
l’indennità, non soltanto perché è espressamente prevista dalla
Costituzione, ma anche perché costituisce il vero “reddito” del
parlamentare laddove le altre componenti – di seguito
analiticamente indicate – hanno natura di rimborsi spese e sono
dunque volte a soddisfare specifiche esigenze.
> Indennità
parlamentare
L’art.1
della legge n. 1261 del 1965, già citata, attribuisce agli Uffici di
Presidenza delle Camere il compito di determinare l’ammontare della
indennità mensile in misura tale che non superi “il dodicesimo del
trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con
funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed
equiparate”.
In
tal modo il legislatore ha voluto stabilire un criterio preciso per
la determinazione dell’indennità parlamentare, rispettando così
la riserva di legge stabilita dall’art. 69 della Costituzione, ma
al tempo stesso ha lasciato alle Camere la possibilità di scegliere
un livello più basso rispetto all’ammontare massimo possibile nel
rispetto della legge.
Tale
discrezionalità è stata impiegata dagli Uffici di Presidenza delle
Camere per individuare un parametro stipendiale di gran lunga
inferiore al “trattamento complessivo massimo” dei magistrati su
indicati. Si è così scelto di parametrare l’indennità al 96 per
cento del trattamento complessivo dei magistrati di Cassazione
nominati alle funzioni direttive superiori e collocati, come
progressione economica, al sedicesimo scatto biennale dell’ottava
classe stipendiale, che si articola in ben trenta scatti. (Per il
Senato, vedi delibera del Consiglio di Presidenza 30 giugno 1993, n.
45).
Successivamente
l’importo dell’indennità è stato ridotto del 10 per cento con
la legge finanziaria 2006 e poi bloccato per cinque anni, dal 2008 al
2012, con la legge finanziaria 2008. Per effetto di queste decisioni,
attualmente l’importo lordo dell’indennità dei Senatori è pari
a 12.005,95 euro cioè al 70,59% del trattamento complessivo massimo
dei magistrati di riferimento, all’ultimo aumento biennale.
Peraltro, in virtù di quanto disposto dall’articolo 13 del
decreto-legge n. 138 del 2011, infine, si segnala che per il periodo
1 ottobre 2011 – 31 dicembre 2013, l’indennità parlamentare è
ridotta del 10% per la parte eccedente i 90 mila euro annui. Tale
riduzione è invece applicata nella misura del 20% ai Senatori che
svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un
reddito uguale o superiore al 15% dell’indennità parlamentare
(pari a euro 21.610,71 annui). Pertanto, dal mese di ottobre del 2011
sino al dicembre 2013 l’importo lordo dell’indennità mensile è
pari ad euro 11.555,37 in caso di riduzione del 10% e ad euro
11.104,79 in caso di applicazione della riduzione in misura doppia.
Benché
non sia una retribuzione derivante da un rapporto lavorativo, ai fini
fiscali l’indennità è un reddito assimilato a quelli di lavoro
dipendente e, dal 1 gennaio 1995, è interamente assoggettato
all’imposizione tributaria (è quindi abrogato l’art.5 della
legge n. 1261/1965 nella parte in cui prevedeva una parziale
esenzione fiscale per l’indennità parlamentare).
Al
netto delle ritenute fiscali e dei contributi obbligatori per
l’assegno vitalizio, per l’assegno di fine mandato e per
l’assistenza sanitaria, l’indennità mensile si riduce ad euro
5.613,63 (euro 5.356,73 al netto della decurtazione del 10 per cento
di cui sopra) ed è erogata per 12 mensilità. Nel caso in cui il
Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità
dell’assegno vitalizio, l’importo indicato scende a 5.355,50 euro
(ridotto ad euro 5.098,60).
Ovviamente
da tali importi vanno poi sottratte le addizionali all’IRPEF, che
variano a seconda della Regione e del Comune di residenza:
l’indennità netta mensile corrisposta ai Senatori nei nove mesi in
cui sono trattenute le predette addizionali attualmente oscilla da
4.970,65 a 4.709,09 euro.
Non
è possibile cumulare l’indennità con alcun reddito da lavoro da
impiego pubblico, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che ha previsto per i pubblici dipendenti
l’obbligo di aspettativa senza assegni per mandato parlamentare.
Tale disposizione ha esteso il divieto di cumulo – che la legge n.
1261 del 1965 limitava a quattro decimi dell’indennità –
abrogando ogni disposizione contraria.
> Rimborsi
forfettari di spesa
— Diaria.
E’ prevista dalla legge n.1261/1965 e spetta a tutti i
parlamentari, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno.
Periodicamente aggiornata in funzione dell’aumento del costo della
vita, la diaria è stata erogata dal 2001 al 2010 nella misura di
4.003 euro al mese. È stata poi ridotta a 3.500 euro a decorrere dal
1 gennaio 2011, per effetto della deliberazione adottata dal
Consiglio di Presidenza in data 25 novembre 2010. Tale somma viene
ridotta di un quindicesimo se il Senatore non partecipa almeno al 30%
delle votazioni effettuate nell’arco della giornata (in una o più
sedute dell’Assemblea).
— Contributo
per il supporto dell’attività dei Senatori. A titolo di rimborso
forfettario delle spese sostenute per le attività connesse con lo
svolgimento del mandato parlamentare, è previsto un contributo
mensile erogato, fino al 31 dicembre 2010, nella misura di euro
4.678,36. Dal 1 gennaio 2011 è ridotto a 4.180 euro (1.680
corrisposti direttamente al Senatore e 2.500 versati al Gruppo
parlamentare di appartenenza).
Nell’ambito
dell’attività dei Senatori sono inclusi non solo gli atti e gli
adempimenti direttamente collegati alle funzioni svolte nelle
Commissioni e nell’Assemblea, ma anche tutte le iniziative
politiche, sociali, culturali che il parlamentare assume quale
rappresentante della Nazione (ai sensi dell’art. 67 della
Costituzione). La divisione del contributo in due quote rispecchia la
distinzione tra l’attività generale del Senatore – le cui spese
sono rimborsate attraverso il Gruppo – e l’impegno particolare
nel territorio in cui è eletto.
Rimborso
forfettario delle spese generali. A decorrere dal 1 gennaio 2011 i
Senatori ricevono un rimborso forfettario mensile di euro 1.650, che
sostituisce e assorbe i preesistenti rimborsi per le spese accessorie
di viaggio e per le spese telefoniche.
L’importo
è stato determinato dal Collegio dei Senatori Questori, nell’ambito
del riordino delle competenze economiche dei Senatori, mantenendo
invariato l’onere complessivo che gravava sul bilancio del Senato
per i due rimborsi soppressi.
> Facilitazioni
di trasporto
I
Senatori usufruiscono di tessere strettamente personali per i
trasferimenti sul territorio nazionale, mediante viaggi aerei,
ferroviari e marittimi e la circolazione sulla rete autostradale.
> Assegno
vitalizio
Il
Regolamento per gli assegni vitalizi prevede che il Senatore cessato
dal mandato riceva tale prestazione a partire dal 65° anno di età,
purché abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il
limite di età è ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato
effettivo oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni.
A
tal fine il Senatore versa ogni mese una quota dell’indennità
lorda – l’8,6 per cento, pari a 1.032,51 euro – e
facoltativamente una quota aggiuntiva per la reversibilità (il 2,15%
pari a 258,13 euro).
Lo
stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio
qualora il Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia
eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. Tale
sospensione è stata estesa – con la riforma approvata dal
Consiglio di Presidenza nel luglio 2007 – a tutti gli incarichi
incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di
Governo e a tutte le cariche di nomina del Governo, del Parlamento o
degli enti territoriali, purché comportino un’indennità pari
almeno al 40% dell’indennità parlamentare lorda.
Nel
contesto della medesima riforma regolamentare è stata approvata la
nuova tabella relativa alla misura degli assegni vitalizi, che è
entrata in vigore con la XVI legislatura. In base a tale tabella
l’importo dell’assegno vitalizio varia da un minimo del 20% a un
massimo del 60% dell’indennità lorda, in proporzione alla durata
del mandato, e si calcola tenendo conto solo degli anni
effettivamente svolti (in precedenza gli assegni variavano da un
minimo del 25% a un massimo dell’80% dell’indennità lorda).
> Assegno
di solidarietà (o di fine mandato)
Al
termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve dal Fondo di
solidarietà fra i Senatori l’assegno di solidarietà, che è pari
all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità,
moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo. Tale
assegno viene erogato sulla base di contributi interamente a carico
dei Senatori, cui è trattenuta mensilmente una quota dell’indennità
lorda (il 6,7%, pari attualmente a 804,40 euro).
> Assistenza
Sanitaria Integrativa
Il
Fondo di solidarietà fra i Senatori eroga un rimborso parziale di
determinate spese sanitarie sostenute dagli iscritti, nei limiti
fissati dal Regolamento e dal Tariffario. L’iscrizione è
obbligatoria per i Senatori in carica, che versano un contributo pari
al 4,5% dell’indennità lorda; è facoltativa per i titolari di
assegni vitalizi, il cui contributo è pari al 4,7% dell’importo
lordo del proprio assegno. Con il versamento di quote aggiuntive è
possibile l’iscrizione dei familiari.
> La
riduzione del trattamento economico dei Senatori
Nel
corso degli ultimi anni il trattamento complessivo dei Senatori è
stato più volte ridimensionato, al fine di partecipare al generale
sforzo di riduzione della spesa pubblica. Si segnalano solo le più
importanti novità.
Come
si è già visto, con la legge finanziaria 2006 l’importo
dell’indennità parlamentare è stato ridotto strutturalmente del
10%. Successivamente la legge finanziaria 2008 ha bloccato per cinque
anni gli incrementi dell’indennità spettanti a diritto vigente,
dal 2008 al 2012. Con la deliberazione del Consiglio di Presidenza
già ricordata, dal 1 gennaio 2011 i rimborsi spesa forfettari sono
stati ridotti complessivamente di 1.000 euro al mese (500 euro
decurtati dalla diaria di soggiorno e 500 dal contributo per il
supporto dell’attività dei Senatori).
Nel
2007 è stata approvata una riforma degli assegni vitalizi, che ha
sensibilmente ridotto la misura di tali prestazioni e ha raddoppiato
il periodo minimo di mandato richiesto per maturare il diritto
all’assegno vitalizio: fino alla XV legislatura erano sufficienti 2
anni e 6 mesi – con il pagamento dei contributi figurativi per il
completamento del quinquennio contributivo – mentre dalla
legislatura in corso sono richiesti almeno 5 anni effettivi di
mandato, in una o più legislature.
Già
nel 1997 era stato elevato il requisito di età richiesto per fruire
del vitalizio, che in precedenza variava da un minimo di 50 a un
massimo di 60 anni, a seconda del numero di legislature svolte,
mentre ora l’intervallo è tra i 60 e i 65 anni.
Inoltre,
a partire dal 1 gennaio 2010, sono state notevolmente ridotte le
facilitazioni di viaggio a favore degli ex senatori, con la
soppressione di ogni rimborso dei pedaggi autostradali e con
l’introduzione di un tetto annuale per i viaggi aerei e ferroviari
sul territorio nazionale. Tali benefici sono stati altresì limitati
a un periodo di 10 anni dalla cessazione dal mandato, oltre il quale
cessa ogni facilitazione.
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