martedì 21 gennaio 2014

CODICE ANTIMAFIA: PERCHE’ GLI APPARTENENTI ALLA “CUPOLA BANCARIA”, SONO ESONERATI ?

CODICE ANTIMAFIA: PERCHE’ GLI APPARTENENTI ALLA “CUPOLA BANCARIA”, SONO ESONERATI ? DOVREBBERO ESSERE PROPRIO LE BANCHE E BANKITALIA AD APPLICARE IL CODICE ANTIMAFIA.

Il Codice Antimafia, aggiornato a Legge di Stabilità 2013 di cui  al DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159 (in Suppl. Ordinario n. 214 alla Gazz. Uff., 28 settembre, n. 226). – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, testo

stabilisce che per dare un giro di vite alla criminalità organizzata negli enti pubblici e nelle imprese private, tutti i soggetti economici, banche comprese, sono soggette alla sua applicazione.

Ma i banchieri, che come noto hanno molto da nascondere in tema di trasparenza e legalità, essendo spesso premiati quando rinviati a giudizio per crimini odiosi come la frode fiscale, non gradiscono di sottoporsi al codice antimafia, adusi a farsi confezionare norme sull’onorabilità a loro uso e consumo, rifiutano  il codice antimafia appellandosi ad un vecchio decreto del ministero dell’Economia del 1988, meno stringente sulle cause di decadenza.

Secondo il decreto del Tesoro,  per far decadere un banchiere (o per sospenderlo temporaneamente) è necessaria una pronuncia definitiva della Corte di Cassazione, mentre secondo il codice Antimafia, basta una condanna confermata dalla Corte di Appello per sospenderlo dalle sue funzioni, arrivando al paradosso che vengono nominati commissari di banche soggetti accusati di usura per aver applicato tassi di interesse superiori alle norme imperanti la legge n. 108 del 1996, annoverandolo come titolo di merito.

Qualche anno fa infatti, un Governatore della Banca d'Italia, aveva nominato commissario della Ber (Banca Emiliana Romagnola) un soggetto F.D.F. con gravissimi problemi giudiziari, tra i quali  l'accusa del delitto di usura, come risulta dagli atti della Procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno n. 1603/05/RG "Notizie di reato modello 21", relativamente al periodo in cui ricopriva la carica di direttore generale della Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, banca Tercas, tra il 1998 ed il 2005.

Bene fa il ministero degli Interni ad insistere, nella lettera messa per iscritto, nella quale è stato chiaramente spiegato che i requisiti di onorabilità - indicati nel decreto del Tesoro del 1998 - non «soddisfano» quanto previsto dal pacchetto antimafia, e fanno molto male i banchieri a chiedere  l'esonero dal «Codice antimafia», sostenendo che le regole del settore sul rispetto dei cosiddetti requisiti di onorabilità, siano sufficienti a evitare infiltrazioni mafiose ai vertici degli istituti.

Non si capisce perché a banche e banchieri, che rappresentano la “vera cupola” devono essere sempre confezionate norme antimafia ad hoc, che a forza di esoneri producono le più sofisticate malefatte a danno di risparmiatori, utenti e degli interessi collettivi.


Elio Lannutti (Presidente Adusbef)

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