L'articolo 201 del codice della strada (Dlgs n. 285/1992) prevede che, se una violazione non può essere contestata immediatamente, il verbale va notificato all'effettivo trasgressore – fa sapere l’ADICO – e se costui non è identificato, il verbale va notificato a uno dei soggetti obbligati in solido con il conducente (il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
La legge commina, per la validità dell'atto sanzionatorio, un termine di decadenza per la notificazione – spiegano i legali dell’ADICO – che prima era di 150 giorni, e ora è stato ridotto a 90 (articolo 36 della legge n. 120/2010). Il nuovo termine si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge 120 (cioè a quelle commesse dopo il 13 agosto 2010; per le contravvenzioni anteriori continuano ad applicarsi i 150 giorni).
La notifica
Per la notifica dei verbali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, che esigono l'intervento di un pubblico ufficiale abilitato (di regola, l'ufficiale giudiziario). Ma la maggior parte delle notifiche ora avvengono tramite raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dall'articolo 12 della legge n. 890/1982 ("notificazioni per posta"). Se ne occupa l'«ufficio che adotta l'atto», ossia un dipendente del comando di polizia (stradale, municipale, eccetera) da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. La materiale consegna della raccomandata al destinatario è curata dal postino, il quale deve osservare tutte le modalità previste dall'articolo 7 della legge 890 nei casi in cui la consegna non avvenga in «mani proprie del destinatario», ma di una persona diversa (familiare, dipendente, portiere). Di tale consegna l'agente postale deve informare il destinatario con altra raccomandata. La mancanza di questa, e l'inosservanza delle disposizioni circa la persona cui consegnare la raccomandata, sono causa di nullità radicale della notifica (Cassazione, n. 10140 del 2002).
La comminatoria della decadenza non consente, però, di ritenere che, nel giorno stesso in cui spira il termine, il verbale deve giungere nella disponibilità del destinatario. Questo era vero fino al 20 novembre 2002, cioè fino a che la Corte costituzionale (sentenza n. 477 del 2002) non dichiarò che entro il termine di decadenza l'atto (il verbale) deve essere consegnato all'agente notificatore (ufficio postale) e non si tiene conto del tempo che costui impiega per la successiva consegna al destinatario. Quindi, per esempio, per una violazione commessa il 15 agosto 2010, il comando di polizia deve consegnare il plico alla posta entro il 13 novembre 2010 (novantesimo giorno successivo alla violazione), ma il destinatario potrebbe riceverlo anche dopo il 13 novembre, senza che la notifica sia tardiva.
Il verbale
Circa il contenuto del verbale, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che questo è "invalido" se non contiene tutte le indicazioni previste dall'articolo 383 del regolamento di esecuzione del codice della strada (Dpr n. 495/92), con particolare riguardo "al giorno, all'ora e alla località nei quali la detta violazione è avvenuta" (Cassazione, n. 13733 del 2010).
Controversa è l'individuazione del giorno iniziale ("dies a quo") da cui decorrono i 90, o i 150 giorni, entro cui va notificato il verbale in caso di cambiamento di residenza dell'intestatario del veicolo. Il termine di decadenza decorre dal giorno dell'accertamento, solo se la residenza effettiva del destinatario della sanzione coincide con quella risultante dalla carta di circolazione. Se intanto la residenza è variata, e il trasgressore o l'intestatario del veicolo sono persone fisiche, occorre distinguere due ipotesi.
a) Il destinatario della sanzione non ha denunciato la variazione di residenza all'anagrafe comunale, né agli uffici della motorizzazione civile. In tal caso la notificazione va fatta nella residenza che risulta dalla carta di circolazione, ma con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile per l'"irreperibilità" del destinatario (Cassazione, n. 4793 del 2008).
Fonte: Adico
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