martedì 20 aprile 2010

VULCANO ISLANDA: CENTRALINI DEL CODACONS IN TILT


Una cosa è sicura. A rimetterci in questa situazione sono stati in primo luogo i consumatori. Se i danni maggiori, determinati dalla cancellazione dei voli, non sono colpa di nessuno, è anche certo che molti danni aggiuntivi avrebbero potuto essere tranquillamente evitati se i passeggeri non fossero stati inutilmente sballottati da un posto all'altro, illusi sulla possibilità di partire, ma, cosa ancora più grave, se non fossero stati privati del diritto all'assistenza e all'informazione.

Di questo sono responsabili in primo luogo i tour operator e le compagnie aeree perchè, anche tenendo conto di tutte le giustificazioni del caso e della situazione di reale emergenza che anche loro hanno dovuto fronteggiare, non si può dire che abbiano brillato per chiarezza ed indicazioni. Certo non potevano dire quando i voli sarebbero ripresi, visto che non dipendeva da loro, ma dovevano almeno rispettare l'obbligo di legge di informare i passeggeri sui loro diritti e su quanto previsto dalla Carta dei diritti del Passeggero, cosa, purtroppo, avvenuta di rado. Anche per questa disinformazione, i centralini del Codacons sono andati in tilt.

La confusione sui diritti dei consumatori, infatti, regna sovrana. Il Codacons li ricorda brevemente, distinguendo tra chi ha un biglietto aereo e chi ha acquistato un pacchetto turistico con viaggio aereo incluso.

1) Biglietto aereo.

Il consumatore aveva diritto sicuramente all'assistenza gratuita (2 telefonate, o fax o email, e, in relazione al tempo d'attesa, a pasti e bevande o al pernottamento, ossia adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione) e ha diritto al rimborso entro sette giorni senza penali dell'intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. Il rimborso, deve essere pagato in contanti, salvo sia il passeggero a preferire buoni viaggio e/o altri servizi. Al posto del rimborso il passeggero può scegliere la riprotezione, ossia l'imbarco su di un volo alternativo non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente.

Potrebbe avere diritto anche alla compensazione pecuniaria (250 euro per tratte fino a 1.500 Km, 400 euro tra i 1.500 ed i 3.500 Km o, per le tratte intracomunitarie, oltre 3.500 Km e 600 euro oltre i 3.500 Km al di fuori dell'UE) o, a seconda dei casi, ad un risarcimento, solo nel caso il consumatore abbia subito danni aggiuntivi che si sarebbero potuti evitare se le compagnie avessero adottato tutte le misure del caso. Non basta, quindi, per avere qualcosa in più del semplice rimborso del biglietto, che il volo sia stato cancellato, dato che si tratta di circostanze eccezionali, ma occorre che ci siano colpe aggiuntive della compagnia.

2) Pacchetto turistico.

A) Per chi deve ancora partire. Il consumatore ha diritto al rimborso integrale di quanto versato, salvo decida di accettare in alternativa un cambio di destinazione, di data o un bonus. Il consumatore può decidere di usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. Se invece sceglie il rimborso, la somma di denaro già corrisposta deve essergli restituita entro sette giorni lavorativi dal momento della cancellazione. Non ha diritto, invece, ad un risarcimento del danno, essendo un caso di forza maggiore.

B) Per chi era già in vacanza. In caso di rientro anticipato il tour operator deve restituire la differenza tra il costo delle prestazioni originariamente previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato, detratti i costi generali. L'organizzatore, nei limiti del possibile, deve mettere a disposizione del consumatore un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto. Se non lo fa, il consumatore ha diritto di cercare autonomamente soluzioni alternative per rientrare dalle vacanze e può farsi rimborsare dal tour operator le spese del rientro, salvo siano soluzioni eccessivamente onerose.

Fonte: Codacons

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