mercoledì 26 gennaio 2011

POLIZIOTTI E CARABINIERI IN AGITAZIONE PER IL PREZZO DELLE CASE PUBBLICHE

IL TAR DEL LAZIO CON UNA CLAMOROSA SENTENZA HA ANNULLATO I PROVVEDIMENTI CHE FISSANO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DELL'EDILIZIA AGEVOLATA

AFFITTAVANO APPARTAMENTI CON FINANZIAMENTI PUBBLICI DELLA LEGGE BORSELLINO/FALCONE A PREZZI DI MERCATO PER POI FARNE ALBERGHI. GRAVI INADEMPIENZE MINISTERIALI E DEL COMUNE DI ROMA.  

Il Tar del Lazio (sez. II Presidente Tosti relatore Silvestro Maria Russo) ha accolto i ricorsi presentati da agenti delle forze dell'ordine, addetti alla lotta alla criminalità organizzata, contro i provvedimenti e conseguenti contratti di locazione con cui sono stati fissati gli affitti di alloggi di edilizia residenziale, con ben due sentenze.

Infatti circa un anno fa gli interessati, viceprefetti, poliziotti penitenziari, finanzieri erano stati chiamati per l'assegnazione degli alloggi costruiti con i finanziamenti pubblici della legge Borsellino/Falcone (decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 103) e visti i canoni proposti, superiori persino a quelli di mercato, avevano deciso di rivolgersi al presidente Codacons Carlo Rienzi per denunciare l'elevato costo degli appartamenti.

Ebbene il TAR Lazio ha accolto i ricorsi dichiarando che l'aliquota massima fissata dal Comune di Roma, Ministero delle Infrastrutture è illegittima. Si legge nella sentenza:

"Non vale allora l'obiezione delle parti resistenti circa l'ancoraggio del canone stesso al 4,5% del prezzo massimo di cessione del diritto di superficie, in quanto, in disparte ogni considerazione sulla regolarità del metodo di calcolo di detto prezzo, tale aliquota non è fissa, nè tampoco obbligata, ma è quella massima stabilita dall'art. 4, c. 3 del DM 215/2002. Sicchè l'opzione tout court a favore di essa, se non basata su motivate e serie ragioni, è ictu oculi arbitraria, di per sé e con riguardo a detto interesse pubblico e rettamente al riguardo i ricorrenti evidenziano come tal irragionevolezza non è sanata per il sol fatto che la scelta è stata operata dal Comune intimato e ciò per un duplice ordine di ragioni.... Da un lato —fermo restando che l'aliquota in parola è posta come limite massimo alla pretesa del soggetto attuatore—, la relativa scelta resta in capo al solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Quindi, il fatto che tal ammontare sia stato in varia guisa richiamato nella convenzione del 13 dicembre 2006, in quella con il Ministero stesso o nel bando della procedura d'assegnazione non ne muta il carattere, nè autorizza il Comune ad adeguarvisi de plano. Nè il richiamo in sè elide l'illegittima omissione, dai ricorrenti censurata con il quarto motivo, da parte del Ministero stesso in ordine ai criteri specifici per indirizzare, fermo il limite massimo al 4,5%, la scelta dell'aliquota più acconcia nei singoli casi sottoposti alla determinazione comunale sul costo massimo di cessione' e ancora che "Dall'altro lato, non dura fatica il Collegio a ritenere che, in caso d'inerzia del Ministero intimato sul punto, il Comune di Roma comunque avrebbe dovuto ancorare la fissazione del costo massimo di cessione ad un parametro certo, ossia, nella specie, l'aliquota di cui al ripetuto art. 4, c. 3. Ma non per ciò solo il Comune sarebbe stato esentato dal fornire specifica ed idonea contezza dell'attestamento a tal misura massima, contezza che, invece, manca nell'impugnata nota n. 79966/2009'.

L'Avv. Rienzi, soddisfatto della vittoria ottenuta ha dichiarato: "Con queste sentenze è accertata l'illegittimità, quindi, del criterio massimo applicato ma illegittimità anche delle ulteriori voci che fanno aumentare il canone derivanti dalle presunte migliorie effettuate dalle società edilizie che hanno goduto dei finanziamenti pubblici'.

Spiega infatti il Tar: "Non sfugge certo al Collegio che la remunerazione per queste migliorie è posta espressamente dal medesimo art. 11, ma questo non vuol dire che ogni miglioria sia giustificabile in sè e come tale remunerabile. E ciò soprattutto se si tien conto che non consta che quelle per l'edificio siano state espressamente realizzate in attuazione di prescrizioni o indirizzi della P.A. per realizzarne una miglior qualità, nè che quelle sui singoli alloggi rispondano a richieste esplicite fatte dal fruitore finale al concessionario…'.

Ne deriva che dovranno essere ricalcolati tutti i canoni degli alloggi anche per quelli che nel frattempo illegittimamente le società hanno affittato ad altri o addirittura venduto a soggetti esterni, con ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti nel caso non ritornino nella disponibilità degli originari aventi diritto.

I fruitori di alloggi abitativi di edilizia residenziale pubblica che fanno capo alle Forze dell'Ordine potranno rivolgersi al Tribunale Ordinario per la restituzione delle somme non dovute e persino per l'annullamento delle clausole da ritenersi nulle per violazione di legge, quelle cioè relative ai canoni e alle migliorie mai effettuate, con il conseguente ricalcolo del canone e restituzione delle somme indebitamente incassate Coloro invece che hanno rinunciato alla stipula dei contratti di locazione proprio a causa degli elevati costi potranno esperire un'azione di risarcimento danni contro il Ministero delle Infrastrutture e il Comune di Roma che non ha vigilato sulla determinazione dei canoni, causando la rinuncia all'agognata abitazione.


Fonte: http://www.codacons.it/

Nessun commento:

Posta un commento