Codici invita chi ne avesse titolo a far valere i propri diritti.
Chi, prima del luglio 2006, ha avuto l’occasione di risolvere anticipatamente ed in via consensuale il proprio rapporto di lavoro grazie allo strumento dell’incentivo all’esodo si è visto tassare questo “incentivo” in maniera differente a secondo del sesso. Vicenda ormai nota, che ha visto numerose cause a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea che dava ragione a coloro i quali, subendo un trattamento differente hanno subito una tassazione maggiore sulle somme derivate da incentivo all’esodo. Si tratta in sintesi degli uomini dai 50 ai 55 anni che, al contrario delle donne della stessa età, ricevevano un prelievo fiscale doppio rispetto alle donne. Ciò sino al D.lgs 223/06, che per gli esodatati dal 4 luglio 2006 in poi ha parificato il trattamento tra uomini e donne.
E per chi era andato in esodo prima di tale data cosa è successo? Che chi è venuto a conoscenza della sentenza della corte ha corso ai ripari ed ha potuto vedersi restituita la somma versata in eccedenza, chi non se n’è accorto, o non rientrava nella finestra temporale ritenuta utile dall'Agenzia delle Entrate (48 mesi dall'avvenuto prelievo fiscale, ex art. 38 DPR 602/73) si è trovato “fregato”.
Bene ora però la giurisprudenza viene incontro a questi soggetti di fatti il fronte giurisprudenziale sullo slittamento dei termini di decadenza ex art. 38 DPR 602/73 si sta ampliando...passando dal considerare come termine iniziale non più quello di 48 mesi dal pagamento dell'imposta, non più quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della sentenza Vergani, n.207/04 (avvenuta in data 3 settembre 2005) ma bensì quello della data di pubblicazione dell'Ordinanza della Corte di Giustizia del 16.01.08 (avvenuta in data 12 aprile 2008).
Sul punto si è espresso il nostro responsabile dell’ufficio legale Avv. Stefano Monguzzi che ha dichiarato: “Infatti, secondo la Corte di Giustizia (sentenza C-208/90), finché una direttiva non è correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono stati posti in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti. Tale situazione d'incertezza per i singoli sussiste anche dopo una sentenza con la quale la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di cui trattasi non ha soddisfatto gli obblighi che ad esso incombono ai sensi della direttiva e anche se la Corte ha riconosciuto che l'una o l'altra delle disposizioni della direttiva è sufficientemente precisa ed incondizionata per essere fatta valere dinanzi ad un giudice nazionale. Solo la corretta trasposizione della direttiva porrà fine a tale stato d'incertezza e solo al momento di tale trasposizione si è creata la certezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti. Nel nostro caso, secondo un orientamento giurisprudenziale di merito (CTP E CTR) che si va via via consolidando, solo nel momento di pubblicazione di detta ordinanza il contribuente è giunto a conoscenza completa del problema, poiché con il DL Bersani 223/06 si è recepita solo parzialmente la Direttiva CEE 76/207, avendo affermato che la norma abrogata sulla spinta della pronunzia comunitaria continua ad applicarsi alle somme percepite prima del 4/7/2006 ed anche alle somme percepite successivamente, ma in base ad accordi di risoluzione del rapporto aventi data certa anteriore all’entrata in vigore del decreto Bersani. Tale norma ed alcune interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (Ris. 112/E del 2006, Circ. n. 10 del 2007, Ris. 108/E del 2007), avevano la finalità di stabilizzare nel tempo la discriminazione sessuale contenuta nella norma abrogata, prorogandone gli effetti e ponendosi nuovamente, per questa via, in contrasto col diritto comunitario. Con la conclusione (secondo il summenzionato orientamento giurisprudenziale,) che solo dalla pubblicazione dell’Ordinanza della Corte di Giustizia del 16.01.2008 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ossia dal 12.04.2008, la questione relativa al trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti in ragione dell’età del percipiente ha trovato definitiva soluzione. E' da tale data che la Corte di Giustizia Europea ha reso noto il principio secondo il quale "...Qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria...". Ritengo pertanto che sia possibile, allo stato, che tutti gli esodati che sino ad ora non hanno depositato istanza di rimborso, lo facciano entro la data del 12.04.2012 e che si inizino eventualmente i ricorsi in materia, dato che vi sono ormai agenzie che stanno accettando tale interpretazione.”
Questa l’opinione del nostro responsabile e dell’Associazione CODICI che ha ripreso l’attività di assistenza su questo tema, se anche voi avete avuto un problema di questo tipo e rientrate in questa categoria di contribuente vi invitiamo a contattarci tramite mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. '; document.write( ' Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. per avviare le pratiche di richiesta risarcimento.
Fonte: http://www.codici.org
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