La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato in data 17/11/2010 le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato – riporta la nota dell’ADICO – che consentirà di procedere alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato a far tempo dal 1 gennaio 2011 in applicazione dell’art. 28, comma 1-bis del D. Lgs. n. 81/08.
Il documento emanato precisa, innanzitutto, che la valutazione dei rischi deve essere effettuata per tutti i lavoratori e lavoratrici, compresi i dirigenti e preposti, prendendo in esame non i singoli ma gruppi omogenei di lavoratori che sono esposti a rischi della medesima tipologia – fanno sapere gli esperti dell’ADICO – al pari di quanto avviene per tutti gli altri rischi, nell’ambito della propria organizzazione e secondo i criteri già delineati dal quadro normativo vigente.
La valutazione si articola in due fasi: la prima necessaria e preliminare, la seconda (valutazione approfondita) da attivare nel caso in cui dalla valutazione preliminare vengano rilevati fattori di rischio da stress lavoro-correlato e le misure poste in essere dal datore di lavoro siano state inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nell'analisi di indicatori oggettivi e verificabili, riferiti a:
1) Eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattie, turnover, sanzioni comminate, segnalazioni del medico competente aziendale, ecc…);
2) Contenuto del lavoro (carichi e ritmi di lavoro, turni, ambiente di lavoro, ecc.);
3) Contesto del lavoro (ruolo nell'organizzazione, autonomia decisionale e di controllo, evoluzione di carriera, ecc.).
Per la valutazione preliminare possono essere utilizzate check list appositamente predisposte ed occorre, inoltre, "intervistare" i lavoratori e/o i loro rappresentanti in relazione alla valutazione dei fattori di rischio correlati al contesto e al contenuto del lavoro.
Se dalla valutazione non emergono elementi di rischio tali da richiedere l'adozione di specifiche misure, il datore di lavoro dovrà comunque prevedere un piano di monitoraggio di tali indicatori nel tempo. In caso contrario, invece, si dovrà procedere alla pianificazione e adozione degli opportuni interventi correttivi. Qualora questi ultimi risultino inefficaci, si passa alla seconda fase di valutazione che prevede l'analisi della percezione soggettiva dei lavoratori (mediante questionari, interviste, ecc.) appartenenti ai gruppi omogenei per i quali sono state rilevate problematiche connesse allo stress da lavoro. Nelle aziende che occupano meno di 5 lavoratori è consentito di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori, per la ricerca delle giuste soluzioni e la verifica della loro efficacia.
I datori di lavoro che hanno già effettuato la valutazione del rischio facendo riferimento ai contenuti dell'accordo europeo del 08/10/2004 (recepito dall'Accordo Interconfederale del 9/6/08) non devono ripeterla, ma sono comunque tenuti all'aggiornamento della stessa nelle ipotesi previste dall'art. 29 comma 3 D.Lgs. 81/08. Le indicazioni ministeriali inoltre, nel ribadire con estrema chiarezza che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e che deve essere effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST), indicano un percorso logico e metodologico inteso a permettere una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato e, conseguentemente, a consentire al datore di lavoro la pianificazione e la realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, di riduzione al minimo di tale fattore di rischio.
Nel complesso il documento approvato è dunque il frutto di una operazione di concertazione e condivisione equilibrata volta a dare ai datori di lavoro indicazioni minime obbligatorie, chiare, gestibili direttamente dai soggetti aziendali e in ogni caso implementabili a favore del lavoratore e a discrezione del datore di lavoro – spiega il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini – è utile ribadire, infatti, che tali prassi dovranno necessariamente cedere il passo alla nuova metodologia che rappresenta lo standard minimo inderogabile, modificabile esclusivamente a favore di lavoratori.
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