domenica 22 aprile 2012

PARMALAT: CORTE DI APPELLO DI TORINO CONDANNA UNICREDIT A RISARCIRE I RISPARMIATORI.

PROCURA GENERALE AFFARI CIVILI (DR. FULVIO ROSSI) RINVENENDO NEL PROCESSO L’INTERESSE PUBBLICO TUTELA RISPARMIO (ART. 47 COST) INTERVIENE CHIEDENDO ACCOGLIMENTO DOMANDA.

I comportamenti fraudolenti delle banche che hanno appioppato titoli tossici come Cirio, Argentina, Parmalat,ecc. ad 1 milione di risparmiatori bruciando 50 miliardi di euro di sudato risparmio, vengono severamente censurati dalla Cassazione, che con la Sentenza 6142/2012 depositata ieri, ha confermato il verdetto della Corte di Appello di Genova con il quale un istituto di credito era stato condannato al risarcimento delle somme relative a due ordini di acquisto di bond argentini disposti ad aprile e settembre 2001, per un totale investito di 169mila euro.

Anche Corte di Appello di Torino, ha pronunciato una importante ed innovativa Sentenza destinata a fare giurisprudenza, per l’intervento d’ufficio della Procura Generale della Repubblica di Torino, che ha ravvisato l’interesse pubblico da difendere dalla protervia ed arroganza delle banche, in una vertenza che ha visto ancora una volta protagonista l’Adusbef e l’avv.ssa Cecilia Ruggeri delegata a Torino.

Trattasi di due coltivatori della provincia di Torino privi di qualunque strumento culturale (ed in particolare in materia di investimenti in strumenti finanziari) che, dietro consiglio degli impiegati della Banca, hanno acquistato 260.000,00 euro nominali di obbligazioni Parmalat nel maggio 2002, che rappresentava 35% dei risparmi totali degli investitori. In primo grado il Tribunale di Torino aveva dato torto agli investitori affermando che, all'epoca dell'acquisto, le banche (e in particolar modo UniCredit Private Banking) non erano a conoscenza dello stato di difficoltà in cui versava la Parmalat e che, in considerazione di ciò, nessun inadempimento poteva essere imputato all'intermediario.

La Corte d'Appello di Torino, presieduta dal dr. Mario Griffey, recependo le tesi dell’avv.ssa Cecilia Ruggeri, ha ribaltato la pronuncia di primo grado, con la sentenza n.615 depositata il 10 aprile 2012, che ha condannato la banca a risarcire il danno degli investitori, quantificato in euro 190.000,00 (oltre interessi e rivalutazioni), statuendo il mantenimento della proprietà dei titoli in capo ai risparmiatori i quali ovviamente, hanno un valore residuo pari a circa il 25% del nominale, offrendo così agli attori l’integrale recuperato delle somme investite.

Il Giudice di secondo grado, sposando le tesi espresse dall’avv.Ruggeri negli atti di causa, ha ritenuto che la banca era a conoscenza della situazione di difficoltà in cui versava la Parmalat, al momento dell'operazione oggetto di causa (maggio 2002) per i seguenti motivi:

1) l'ingente emissione di obbligazioni, pur a fronte della dichiarazione in bilancio di rilevantissime disponibilità liquide;

2) la centrale rischi della Banca d'Italia e le banche dati evidenziavano una esposizione debitoria superiore a quella riportata dai bilanci;

3) le obbligazioni Parmalat venivano appositamente emesse attraverso consociate finanziarie estere al fine di aggirare i limiti imposti dalla normativa nazionale ex art. 2410 c.c. (allora vigente) il quale subordinava l'emissione in Italia di obbligazioni di società per azioni alla condizione che l'importo delle obbligazioni non superasse il capitale versato ed esistente (alla data della deliberazione) secondo l'ultimo bilancio approvato;

4) al momento dell'acquisto (maggio 2002) il titolo aveva un rating di livello BBB- vale a dire ancora di investment grade ma già al limite della natura speculativa e di rischio, e comunque al limite basso della classificazione di affidabilità.

Adusbef,oltre a ricordare che nelle cause civili, l'intervento della Procura della Repubblica costituisce una vera e propria rarità, in quanto la stessa interviene solo quando ai sensi dell'art. 70 c.p.c. ravvisa un interesse pubblico che, nel caso di specie, è stato individuato nell'art. 47 Cost. (tutela del risparmio) e nella normativa comunitaria (Direttiva 10 maggio 1993 n. 93/22/CEE e Direttiva 21 aprile 2004 n. 2004/39/CE) che impone agli ordinamenti nazionali la protezione degli investitori, questa sentenza apre la speranza ad altri risparmiatori, ai quali le banche hanno appioppato titoli tossici, ben consapevoli della loro rischiosità.

Elio Lannutti (Presidente Adusbef) 



Fonte: http://www.adusbef.it

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