venerdì 11 marzo 2011

ANATOCISMO-MILLEPROROGHE: A DUE SETTIMANE DALLA PORCATA DI UN GOVERNO MAGGIORDOMO DEI BANCHIERI, GIUDICE LOFFREDO (BN) RIMETTE NORMA CONSULTA.

Come Adusbef aveva facilmente pronosticato nei giorni scorsi,la porcata del Governo inserita nel milleproroghe in merito alla prescrizione decennale degli interessi anatocistici che ha cercato di cancellare consolidate sentenze ultradecennali della Suprema Corte di Cassazione ottenute dalle battaglie giudiziarie dell’avv. Antonio Tanza e dell’Adusbef, è stata rimessa oggi con una ordinanza alla Corte Costituzionale, dal giudice del Tribunale ordinario di Benevento Andrea Loffredo.

E’ solo la prima ordinanza di una lunga serie di ricorsi con richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale del decreto milleproroghe, nella parte in cui "interpreta" l'art. 2935 c.c. sulla prescrizioni dei diritti nascenti dall'annotazione in conto,che come hanno affermato sentenze univoche della Suprema Corte di Cassazione, assegnano all’azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede, ad esempio, l'anatocismo, la prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto corrente.

L’avv. Antonio Tanza, vicepresidente dell’Adusbef, aveva reso disponibili sui siti http://www.adusbef.it/ www.studiotanza.it., l’atto giuridico preparato da 20 anni di esperienze in diritto bancario, a tutti i legali italiani, che hanno in corso vertenze giudiziarie contro le banche, per far seppellire sotto valanghe di incostituzionalità una norma scritta sotto diretta dettatura dell’Abi,delle banche e di Bankitalia tendente al colpo di spugna sui diritti dei consumatori.

Il Governo ed il ministro dell’Economia Tremonti, nella solerzia di assecondare i desiderata dell’Abi e di Bankitalia si sono lasciati ingannare dalle cifre: “dai 30 ai 50 miliardi di euro di anatocismo che avrebbe messo in ginocchio il sistema bancario italiano”,senza riflettere sul fatto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi,non applicandosi più dal 1999 per effetto di ripetute sentenze di Cassazione, poteva riguardava qualche migliaia di vittime bancarie che avevano conservato gli estratti conto dall’apertura del conto corrente, non la generalità dei clienti affidati, con la richiesta degli estratti conti,limitata agli ultimi 10 anni, tagliando così fuori oltre il 90% dei consumatori che possono richiedere legalmente gli estratti conto solo fino al marzo 2001,quando l’anatocismo non veniva più applicata. Nella fretta di fungere da maggiordomi dei banchieri,il ministro dell’Economia Tremonti ed il Governo,si sono lasciati ingannare dall’Abi,dalle banche e da Bankitalia,anche nelle somme da restituire,che potranno ammontare ad un decimo di quanto paventato dagli istituti di credito per il colpo di spugna.

Nell’impugnata norma – scrive il Giudice Loffredo nell’ordinanza- il legislatore manifesta apertamente l’intento di attribuire alla stessa natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 2935 codice civile ( “ La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere “ ) aggiungendo che “ In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa “.

E’ evidente l’intento e la finalità di consentire l’applicazione retroattiva, e quindi anche ai giudizi pendenti, della norma, alla stregua di ogni vera ed autentica legge di interpretazione autentica. Orbene le norme interpretative, che il legislatore può adottare quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario di una norma, non possono violare i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento. Tra detti principi spiccano il rispetto del principio generale di ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, il principio della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti per l’effetto nomofilattico delle pronunce della Corte di Cassazione, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto e la non invasione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Nel caso dell’impugnata norma tali limiti risultano platealmente superati, atteso che:

1) non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, atteso che sul punto vi era costante ed uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ultima peraltro, recentemente, con sentenza a Sezioni Unite n. 24418/10 del 2/12/2010, aveva ribadito quanto sostenuto da anni e cioè che “ Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati “. Relativamente a tale recente decisione, giova precisare che la Suprema corte ebbe a pronunciarsi a Sezioni Unite non per difformità di orientamenti tra diverse Sezioni della stessa, ma unicamente “per la particolare importanza delle questioni sollevate”.

2) da decenni gli esperti di diritto bancario e la stessa giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto distinguere gli atti giuridici da cui sorgono diritti di credito dalle semplici operazioni contabili di accreditamento ed addebitamento, le quali si effettuano secondo la tecnica delle scritture e delle registrazioni, per cui l'operazione contabile di accredito o di addebito non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma è semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento. Ne consegue che durante il corso del rapporto non si attribuisce a nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma si lascia ciascuna delle parti, fino a completa estinzione del rapporto, nella sua rispettiva posizione originaria. Per tali motivi sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutive che la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto. Per cui solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra di loro e se ne determina l’esigibilità. Ne deriva l’irragionevolezza della norma impugnata, in quanto sotto forma malcelatamente interpretativa, di fatto innova e si scontra non solo con la disciplina normativa e la natura giuridica propria delle operazioni bancarie in conto corrente di cui agli artt. 1852-1857 c.c. ma anche con il principio generale affermato dall’art. 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione.

3) le norme sulla prescrizione, pur avendo una natura sostanziale, producono i loro effetti sul piano processuale, atteso che invocando l’effetto estintivo delle stesse è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria. Ne consegue che, ove l’impugnata norma si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non solo una violazione del principio di uguaglianza e un’ingiustificata disparità di trattamento, ma anche una frustrazione dell'articolo 24 della Costituzione, oltre che un’invasione ingiustificata delle prerogative proprie della Magistratura Ordinaria con violazione dell’art. 102 della Costituzione.

4) l’impugnata norma realizza, infine, un’eclatante violazione dei principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese, delle quali ultime intacca la libera di iniziativa economica, così violando gli artt. 41 e 47 della Costituzione. La norma in parola, infatti, paradossalmente contenuta in una legge titolata “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” più che sostenere famiglie ed imprese incide invece negativamente sulle legittime aspettative di esse di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto correnti e percepite in violazione di norme di ordine pubblico quale il divieto dell’anatocismo e del decorso della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, favorendo così anche condotte dagli effetti tendenzialmente usurari. D’altra parte la norma, di iniziativa governativa ed inserita con un maxi emendamento nel testo di un ennesimo decreto legge c.d. Milleproroghe a pochi giorni dalla scadenza dello stesso e sottoposto a voto di fiducia con conseguenziale sostanziale frustrazione del potere del Parlamento di apportarvi delle modifiche ( è noto che molti dei deputati e dei senatori sono avvocati che ben conoscono il contenzioso civile in atto tra banche e correntisti ), pur se definita dai primi commentatori come “legge salva banche”, rischia di pregiudicare irrimediabilmente anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto.

Le considerazioni sopra sviluppate valgono a maggior ragione riguardo alla seconda parte dell’impugnata norma, vale a dire a quella sorta di norma transitoria la quale dispone che “…In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”. Trattasi di norma del tutto assurda ed incomprensibile, la quale, senza null’altro aggiungere e precisare, determina che chi ( anche una banca ) per sua sventura si trovi ad aver versato alla data del 27/2/2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10/2011 ) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non può ottenerli “in ogni caso” in restituzione dal suo debitore.

Per non far torto all’intelligenza di nessuno si omette ogni ulteriore commento, semplicemente rilevando che detta seconda parte dell’impugnata norma fa strage non solo delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei più elementari canoni di logica e avvedutezza richiesti nella regolamentazione normativa dei rapporti tra consociati.

P.Q.M.

Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9/2/1948 n. 1 e 23 della legge 11/3/1953 n. 87 il Tribunale Ordinario di Benevento promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 26/2/2011 n.10 di conversione con modificazioni del decreto legge 29/12/2010 n. 225 nella parte in cui all’art. 1 comma 1, richiamando l’allegato “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225” ha introdotto nell’ordinamento giuridico la seguente norma: “Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 :

all’art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: …omissis… “61.In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati e all’esito sia trasmessa alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Benevento, 10 marzo 2011
Il giudice unico dr. Andrea Loffredo.


Adusbef, certa che la porcata salvabanche varata dal Governo Berlusconi-Tremonti,sarà giudicata incostituzionale dalla Consulta alla stessa stregua delle leggi salvabanche promosse dai Governi D’Alema nel 1999 ed Amato nel 2001, denuncia la patacca sulle cifre del contenzioso fornite dai bankster nostrani e che il ministero dell’Economia ha presi per buoni, fidandosi ciecamente dei banchieri, a differenza degli utenti bancari e dei consumatori, che non si bevono più da tempo, le frottole fornite da Abi,Bankitalia ed Istituti di Credito.


Fonte: http://www.adusbef.it

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