Abbiamo inviato una segnalazione a Bankitalia e al Dipartimento Tesoro del ministero dell'economia in merito all'apertura di credito in conto corrente. Alcune importanti banche prevedono che quando si sconfini rispetto ad un credito concesso, questo sconfinamento non solo (come sarebbe giusto) venga gravato di interessi piu' alti rispetto a quelli concordati per il credito, ma che tutto lo scoperto di credito sia gravato di questi interessi maggiori rispetto a quelli concordati. Un metodo diffuso e furbesco che compromette la stabilita' di chi, dovendo gia' ricorrere ad un credito per difficolta' nella gestione dei propri affari, viene penalizzato due volte (per l’extra fido e per il fido). Applicare la maggiorazione di tasso nell’ambito del fido è una contraddizione in termini. Fino a tale limite il correntista ha tutto il diritto di vedersi applicate le condizioni contrattuali più favorevoli perché soltanto a quel punto ha inizio il suo utilizzo scorretto. Una situazione che appare piu' chiara se si pensa che uno sconfinamento estremamente modesto –al limite un solo centesimo– finisce per generare interessi, a debito del correntista, molto maggiori del capitale eccedente.
A seguire l'intero testo della segnalazione inviata a Bankitalia e al Dipartimento Tesoro del ministero dell'Economia.
Oggetto: Aperture di credito in conto corrente
Questa Associazione ha ricevuto una richiesta di consulenza - accolta anche se non proveniente da un consumatore, ma da un piccolo commerciante - mirante ad accertare il trattamento che veniva praticato ad un intestatario del prodotto “Conto Commercio” della Banca Monte dei Paschi in relazione alla connessa apertura di credito in conto corrente.
Abbiamo così verificato che la banca in questione applicava, conformemente a quanto previsto dallo specifico Documento di Sintesi, un tasso per gli utilizzi entro il fido e un tasso, maggiorato, per gli sconfinamenti da esso, ma il tasso maggiorato non era applicato al solo importo dello sconfinamento, ma a tutto l'utilizzato (entro ed extra il fido) con risultati che ci sono immediatamente apparsi abnormi. Si tratta di un sistema di interesse a tassi alternativi la cui esistenza e il cui funzionamento ci venivano confermati dall’esame del Foglio Informativo del prodotto in questione pubblicato sul web.
Abbiamo altresì accertato che tale sistema non risulta applicato, dalla Banca Monte dei Paschi, solamente agli operatori commerciali, ma anche ai consumatori.
Ne è un esempio il prodotto “CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA ORDINARIO – CONSUMATORI” della banca citata il cui Foglio Informativo del 7 marzo 2011, alla “Legenda”, così recita:
“In ordine alle aperture di credito, gli interessi sono calcolati applicando alternativamente due tassi contrattualmente prestabiliti: un tasso di interesse a fronte di fido qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi o entro un ulteriore margine di tolleranza (cinque giorni consecutivi) e un tasso per il c.d. “sconfinamento” in ipotesi di superamento del limite suddetto (c.d. “extra-fido”), che deve essere autorizzato. Questo tasso di sconfinamento, superiore al tasso ordinario, sarà applicato all'intero importo effettivamente utilizzato, per i giorni della durata del superamento del fido”.
Il Foglio Informativo citato formula anche un esempio che conferma l’effettiva e concreta applicazione del metodo di calcolo degli interessi in questione.
Dal momento che eravamo molto perplessi sulla correttezza di un simile modus operandi, ci siamo chiesti se si trattasse di un caso isolato o no, per cui siamo passati all’esame di Fogli Informativi di altre banche concludendo che altri intermediari del credito risultano comportarsi allo stesso modo.
La nostra indagine, sebbene del tutto sommaria e volta solo ad avere un’idea di massima, ci ha consentito di rilevare i seguenti casi riferiti ad alcune importanti banche:
1) UNICREDIT:
il Foglio Informativo “AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE” ( n° AD001 aggiornamento n° 17 data ultimo aggiornamento 26-07-2010) sotto la rubrica “TASSI SCONFINAMENTI EXTRA FIDO ED IN ASSENZA DI FIDO”recita: “Modalità di calcolo: il tasso maggiorato viene calcolato sull’intero saldo debitore limitatamente ai giorni in cui permane detto utilizzo”.
Ad onor del vero il prodotto in questione è destinato alle imprese piuttosto che ai consumatori, ma il solo fatto che cambiano i destinatari dell’operatività in questione non toglie valore alle nostre considerazioni.
2) INTESA SANPAOLO:
nel Foglio informativo n. 210/016 relativo al “Conto corrente. Conto ordinario per clienti consumatori” sotto la rubrica “Sconfinamenti extra fido” si stabilisce che il tasso di sconfinamento “E’ applicato sull’intero importo del credito utilizzato dal Cliente, e non soltanto sull’importo utilizzato oltre l’ammontare dell’apertura di credito. E’ applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato”.
3) BANCA ETRURIA:
nel Foglio informativo “CONTO CORRENTE ORDINARIO” aggiornato al 31.01.2011 fra le VOCI DI COSTO relative a FIDI E SCONFINAMENTI si legge: “variazione tasso debitore: In caso di scoperto di conto o di sconfinamento rispetto alla linea di credito concessa, verrà applicato il tasso extrafido contrattualmente previsto riferito all'intero saldo debitore del rapporto, per tutta la durata dello scoperto o dello sconfinamento”.
Da quanto riportato risulta che il comportamento delle banche indicate è, in linea di massima, lo stesso nel senso che il tasso di sconfinamento viene applicato all’intero saldo e non solo allo sconfinamento, anche se ciascun intermediario propone proprie “variazioni sul tema”. Così, ad esempio la Banca Monte dei Paschi concede un margine di tolleranza di cinque giorni consecutivi nei quali continua ad applicare il tasso previsto per gli utilizzi entro il fido, mentre Unicredit e Banca Etruria non risultano concedere alcun margine.
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Sappiamo bene -e non è qui necessario precisarlo- che la maggiorazione del tasso per gli utilizzi extra-fido è sempre stata praticata e si legittima come disincentivo al cliente ad un uso scorretto del fido stesso nonchè come remunerazione per il maggior rischio assunto dalla banca. Non avremmo, pertanto, alcuna obiezione all’applicazione di un tasso più oneroso sulla eccedenza dal fido.
Ciò detto, non è accettabile che il correntista venga penalizzato due volte (per l’extra fido e per il fido). Applicare la maggiorazione di tasso nell’ambito del fido è, secondo noi, una contraddizione in termini. Fino a tale limite il correntista ha tutto il diritto di vedersi applicate le condizioni contrattuali più favorevoli perché soltanto a quel punto ha inizio il suo utilizzo scorretto.
A ben vedere, poi, l’applicazione del maggior tasso a tutto l’utilizzato genera, a danno della clientela, conseguenze predatorie e illecite. Infatti la variazione (ampliamento) della base di calcolo che il congegno comporta, maschera una diversa realtà, ossia un drammatico innalzamento del saggio di interesse sullo sconfinamento. In altre parole si “diluisce” quello che sarebbe un esoso interesse applicato sull’eccedenza facendolo figurare come relativo al tutto, con l’intento di renderlo meno eclatante e di aggirare i limiti posti dalla normativa sull’usura con riferimento ai tassi soglia.
Il nostro assunto apparirà chiaro se si pensa che uno sconfinamento estremamente modesto –al limite un solo centesimo di euro – finisce per generare interessi, a debito del cliente, molto maggiori del capitale eccedente.
Quanto detto è senz’altro suscettibile di approfondimenti e analisi ulteriori e ad esse, se ve ne sarà necessità o opportunità, volentieri parteciperemo. Per il momento, i rilievi fatti ci sembrano sufficienti a motivare la presente segnalazione che sottoponiamo a codeste Autorità per le eventuali conseguenti iniziative che vorranno assumere.
P.S.Copia della presente è rimessa al Ministero dell'Economia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 bis c. 1 ultimo periodo del D.L. 29.11.2008 n. 185
Aduc
Vincenzo Donvito, presidente
Fonte: www.aduc.it
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