Le Prefetture agiranno in autotutela ma se sono trascorsi i termini per il ricorso potrà ariaprire la pratica solo il datore di lavoro.
Eccola. L’abbiamo attesa sulle gru e sulle cupole, in presidio o aggrappati ad un’ala dell’Arena di verona. E’ la circolare che prende atto delle sentenze n. 7 e 8 dell’Adunanza Plenaria dello scorso 10 maggio.
Il Ministero inserisce le disposizioni agli uffici periferici in coda ad un atto più ampio (la circolare n. n. 17102 del 23 giugno 2011) con cui ha impartito istruzioni sul decreto legge 89 del 23 giugno riguardante le norme sui rimpatri di comunitari ed extracomunitari.
Secondo il Ministero le Prefetture dovranno agire in autotutela quando:
- quando ancora non è stato notificato il diniego;
- quando è pendente il ricorso;
- quando ancora deve trascorrere il termine di 120 giorni valido per il ricorso.
La circolare poi affronta la spinosa questione delle domande per cui già sono trascorsi i termini per il ricorso ritenendo possibile la riapertura del procedimento solo nel caso in cui sia il datore di lavoro a presentare l’istanza di riesame.
Nessun problema per quanti possono contare ancora, a distanza di due anni, sulla disponibilità del datore di lavoro per l’apertura dell’istanza. Per loro ci sarà la valutazione sulla sussistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla procedura di emersione ed in ogni caso, anche nell’eventualità che il rapporto di lavoro si sia interrotto, sono valide le disposizioni impartite dal ministero sul rilascio del permesso per attesa occupazione. Più complicata invece la faccenda per chi non abbia più contatti con il vecchio datore di lavoro non più disponibile a perfezionare la pratica. Certo, potrebbero rilevare le norme previste dalla legge 102/2009 sulla sospensione dei procedimenti anche nei confronti dei datori di lavoro, valida solo in caso di conclusione dell’iter, ma potrebbe risultare comunque difficile l’attivazione del diritto da parte del lavoratore.
Ricordando che egli rimane in ogni caso soggetto interessato al procedimento amministrativo, a cui va riconosciuta la possibilità di intervenire nell’iter, deve ricordarsi che in molti casi i provvedimenti di rigetto sono stati notificati ai soli datori di lavoro rendendo in questo caso più difficile ritenere legittime le disposizioni contenute nella nuova circolare.
La circolare Malandrina del 24 maggio scorso, proprio su questo punto, sottolineava l’impossibilitàdi ritenere conclusi i termini.
Staremo a vedere.
Le disposizioni contenute a pagina 7 e 8 della:
Fonte: http://www.meltingpot.org
Nessun commento:
Posta un commento