Per le caldaie a servizio di impianti di riscaldamento autonomo, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico, ai fini della sicurezza, devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal costruttore dell’impianto stesso, cioè “l’installatore” e descritte nel libretto di uso e manutenzione quale allegato facoltativo alla dichiarazione di conformità, od in alternativa, nel libretto di istruzione/uso/manutenzione del generatore di calore rilasciato dalla “casa costruttrice” della caldaia (obbligatorio secondo il Dpr.661/96), oppure secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo; solo in mancanza di questi elementi, andranno effettuate obbligatoriamente secondo le indicazioni riportate negli allegati “F” e “G” del D.Lgsl. n°.192 del 19/08/2005 (poi modificato dal D.Lgsl. n°.311 del 29/12/2006), tramite una ditta di manutenzione regolarmente abilitata, secondo le periodicità temporali indicate dall’allegato “L” del D.Lgsl. n°.311 del 29/12/2006 e cioè almeno:
a) ogni anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza e dall’anzianità d’installazione, oppure alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW.;
b) ogni due anni, per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore ad otto anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda a focolare aperto (tipo B) installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto all’aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni, per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW. dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione inferiore ad otto anni a camera stagna (tipo C) ovunque installati oppure di caldaie ad acqua calda a focolare aperto (tipo B) installati all'esterno od in locali NON abitati .
NOTA BENE: si evidenzia che le sopra indicate scadenze temporali massime di controllo e manutenzione, sono introdotte dal D.Lgsl.311/06, principalmente ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell’ambiente.
Assieme alla manutenzione è sempre obbligatorio effettuare la verifica del rendimento di combustione (la cosiddetta prova dei fumi).
Per gli impianti di potenzialità superiore ai 350 kW. è inoltre prescritta una seconda determinazione del rendimento di combustione da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
Controllate quindi che per il vostro impianto termico vengano effettuati tali adempimenti.
Fonte: ADICO

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