La banca ore è un istituto contrattuale che consente al lavoratore accantonare le ore prestate in eccedenza rispetto all’orario normale e fruire riposi compensativi al fine di garantirgli una maggiore disponibilità di tempo per lo svolgimento della sua personalità nel contesto sociale e relazionale – fa sapere l’ADICO.
In buona sostanza, a fronte di una maggiore durata della prestazione lavorativa rispetto al normale orario di lavoro – spiega il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini – il lavoratore matura un "credito" cui consegue il diritto al recupero – per un periodo corrispondente – della maggiore prestazione effettuata, con le modalità ed i criteri di volta in volta stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Al riguardo sono configurabili per lo più tre ipotesi:
a. la fruizione del recupero deve essere preventivamente autorizzata dal datore di lavoro;
b. la fruizione del recupero deve essere preventivamente concordata tra lavoratore e datore di lavoro;
c. la fruizione del recupero è un diritto del lavoratore, il quale ha soltanto l'obbligo di darne congruo preavviso al datore di lavoro.
Nell'ipotesi sub a) il lavoratore non può stabilire autonomamente il momento per la fruizione del recupero, ma deve soggiacere al preventivo nulla osta del datore di lavoro, il quale, peraltro, può opporre un diniego, non immotivato, ma ancorato all'esistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive, di guisa che, qualora le suddette esigenze siano inesistenti o non adeguatamente motivate, si può ritenere il rifiuto contrario a principi di correttezza e buona fede e, in taluni casi, addirittura discriminatorio.
Nel caso sub b), richiedendosi un accordo, è esclusa in radice ogni possibilità per ambo le parti di stabilire in via unilaterale il momento di fruizione del recupero.
Qualora il rifiuto provenga dal lavoratore, l'azienda – cui deve riconoscersi un interesse alla fruizione, non fosse altro per evitare che il lavoratore sostenga in futuro l'esistenza di una condotta datoriale contraria a correttezza e buona fede e discriminatoria – possa invitare formalmente per iscritto il lavoratore a comunicare le date nelle quali ritiene di fruire della banca delle ore, riservandosi di comunicare il proprio consenso in relazione ai periodi indicati.
Quando, invece, il mancato consenso sia riferibile all'azienda, il lavoratore può formalizzare anch'egli per iscritto la richiesta di fruizione, significando al datore di lavoro i periodi prescelti e l'attesa di una sua decisione, con l'invito, nel contempo, a precisare le ragioni tecniche organizzative e produttive che eventualmente impediscono l'accoglimento della richiesta.
Ovviamente è intuibile che si tratta di situazioni estreme, da evitare e da risolvere con il buon senso ancor prima che con gli strumenti giuridici.
Infine, nella situazione sub c), deve ritenersi che l'azienda non possa in linea generale impedire al lavoratore la scelta in merito al momento di fruizione del recupero, dovendo il lavoratore limitarsi a darne comunicazione, osservando l'eventuale periodo di preavviso richiesto dalla contrattazione applicabile.
Tuttavia fronte di una pluralità di richieste di fruizioni di recupero cadenti nella medesima fascia temporale, la precedenza nella fruizione del recupero può essere concessa sulla base di un eventuale accordo tra i lavoratori interessati, ovvero, in mancanza, tenendo conto di criteri oggettivi di prelazione, quali, ad esempio, il tempo intercorso tra l'effettuazione della prestazione supplementare e la richiesta di recupero, la priorità cronologica della presentazione al datore di lavoro della richiesta di recupero, l'anzianità aziendale del richiedente, ecc. (qualora necessario o opportuno, tali criteri ben possono essere formalizzati mediante intese aziendali con le Organizzazioni Sindacali).
Fonte: ADICO
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