CRISI:
CHIUSURA INDAGINI MOODY’S PROCURA TRANI (PM MICHELE RUGGIERO) INDAGATI
ABERCROMBY E WASSEMBERG PER I DELITTI DI AGGIOTTAGGIO E MANIPOLAZIONE
PLURIAGGRAVATI MERCATI. ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI,GRATI PROCURA TRANI,
CHIEDONO CHE GOVERNI INIBISCANO TALI SPECULAZIONI
ABERCROMBY
Ross, Vice President – Senior Analyst Financial Institutions Group Moody’s
Investors Service Ltd,
n.-
WASSEMBERG Johannes, Managing Director Financial Institutions Group Moody’s
Investors Service Ltd, n. INDAGATI in relazione ai delitti di aggiotaggio e
manipolazione del mercato pluriaggravati previsti e puniti dagli artt. 110 – 81
c.p. – 2637 cod. civ. (Aggiotaggio: chiunque diffonde notizie false ovvero pone
in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei…ad incidere
in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della
reclusione da 1 a 5 anni) 185 co. 1 e 2 D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 – 61 n. 7
c.p. (art. 185: Manipolazione del mercato: “Chiunque diffonde notizie false o
pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro cinque milioni.) perché, dirigenti nonchè analisti apicali dell’Agenzia
Moody’s esercente attività di rating (attività con cui l’Agenzia formula e
rilascia valutazioni sul merito creditizio/affidabilità creditizia di un’entità
emittente titoli di debito fungendo, così, da intermediaria di informazioni tra
gli investitori e coloro – come Banche e Stati sovrani – che emettono titoli di
debito), in concorso fra loro anticipando e lanciando con un “annuncio”
(“announcement”) divulgato in piena mattinata a “mercati aperti” (verso le ore
10.04 del 6/5/2010) un “report” (uno special comment) preparato dallo stesso
Abercromby sulla “Valutazione di Moody’s del rischio di contagio sovrano a
specifici sistemi bancari”, intenzionalmente suggerivano ai Mercati ed agli
Investitori – con un ambiguo e tendenzioso artificio argomentativo (costituito
dalla seguente premessa introduttiva: “Come dimostrato dal recente
declassamento di banche greche come risultato della debolezza del debito sovrano
greco, il potenziale contagio dei rischi sovrani ai sistemi bancari,
potrebbe diffondersi ad altri Paesi come il Portogallo, la Spagna, l’Italia,
l’Irlanda e l’Inghilterra” ) – una relazione tra il “rischio Grecia” e la
“rischiosità” delle Banche italiane, paventando altresì un rischio di contagio
della crisi del debito sovrano della Grecia alle Banche italiane: relazione e
rischiosità in realtà a quella data inesistenti (come noto all’Agenzia di
rating ed ai suoi analisti alla stregua dei dati ufficiali a tenore dei quali
l’esposizione delle Banche italiane nei confronti della Grecia era bassa e pari
- sul totale delle attività nei confronti di soggetti esteri - all’1.2%, a
fronte del 6% delle Banche portoghesi, del 2,9% delle Banche francesi, e dell’1,4%
di quelle tedesche) e tuttavia – proprio in diretta conseguenza di
quell’annuncio - percepite come realmente esistenti (come dimostrato – subito
dopo la divulgazione della notizia/annuncio – dagli immediati commenti diffusi
dai principali strumenti di informazione, dal coro di reazioni critiche
espresse dalle supreme pubbliche autorità italiane, infine dai rendimenti
negativi dei titoli bancari italiani sui Mercati).
Attraverso,
quindi, la violazione delle norme del Regolamento europeo sull’attività di
rating che impongono “trasparenza, correttezza, completezza e qualità adeguata”
delle informazioni da rendere ai Mercati ed attraverso “artifici informativi”
(costituenti condotte solo in apparenza lecite, ma effettivamente illecite ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2637 c.c. e 185 T.U.F. per come
combinate fra loro) – artifici consistiti sia in una scelta mirata dei tempi
della comunicazione (operata a mercati aperti ed a contrattazioni in pieno
svolgimento: condizioni in cui gli “annunci”, specie quando provenienti da una
nota Agenzia di rating, sortiscono – se non corretti, chiari e trasparenti –
effetti di turbolenza e volatilità sui mercati), sia nell’utilizzo di uno
strumento informativo scarno ed eccessivamente sintetico (l’Annuncio/Announcement),
sia nell’impiego di tecniche argomentative suggestive, ambigue e foriere di
allarme (una “premessa” che induceva una prevedibile associazione di idee
capace di disorientare e negativizzare gli attori del mercato) – gli analisti
Abercromby e Wassemberg fornivano intenzionalmente ai Mercati finanziari
(quindi agli Investitori) INFORMAZIONI TENDENZIOSE, DISTORTE (e, come tali,
anche “falsate”) in merito all’affidabilità creditizia del sistema bancario
italiano, idonee a disincentivare l’acquisto di titoli bancari italiani e
deprezzarne, così, il valore.
In
conseguenza della diffusione del Comunicato e della percezione (ad opera di
mercati ed investitori) del suo contenuto informativo in termini negativi con
riguardo al sistema bancario italiano nel suo complesso, si determinava – per
un verso – un minore affidamento del pubblico degli investitori nella stabilità
patrimoniale dei gruppi bancari italiani (art. 2637 c.c.) e – per l’altro – un
sensibile deprezzamento dei titoli bancari italiani quotati; ed infatti, mentre
prima del 6/5/2010 (segnatamente tra il 26 aprile e il 5/5/2010) il rendimento
anormale medio cumulato dalle banche italiane era pari a – 1,82% (nettamente
migliore di quello delle banche di Grecia, Irlanda, Spagna e Portogallo pari a
- 4,91% ed addirittura migliore di quello delle banche dei Paesi UE non in
crisi, pari a – 2,32%), in conseguenza del Comunicato di Moody’s e dopo di esso
(segnatamente dal 6/5 al 14/5/2010) il rendimento anormale medio per le banche
dei Paesi UE non in crisi era leggermente positivo (+0,18%), mentre restava
negativo per le Banche italiane toccando un valore (- 1,79%) addirittura
lievemente peggiore di quello delle Banche dei GIPS Grecia, Irlanda, Spagna e
Portogallo.
Con
le descritte condotte, gli indagati “ponevano in essere “ artifici” a
carattere informativo “concretamente idonei: 1) ad incidere in modo
significativo sull’affidamento che il pubblico (degli investitori nazionali ed
internazionali) ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi
bancari italiani (art. 2637 c.c.); 2) a provocare un sensibile deprezzamento
dei titoli bancari italiani (art. 185 TUF).
Fatti
da ritenere aggravati sia ai sensi dell’art. 185 cpv. T.U.F. perché di
“rilevante offensività” (giacchè commessi in danno dei gruppi bancari italiani
nel loro complesso), sia ai sensi dell’ art. 61 n. 7 c.p. per avere cagionato
al sistema bancario italiano un danno patrimoniale di rilevantissima gravità.
Fatti-reato
commessi interamente all’estero (Londra) in epoca antecedente e prossima al 6
maggio 2010, con competenza del Tribunale di Trani ex artt. 7 co. 1 n. 5) c.p.,
182 T.U.F. e 10 co. 2 c.p.p.
Adusbef
e Federconsumatori, grati alla Procura di Trani ed al Pm Michele Ruggiero,
oggetto di tentativi di discredito e di denigrazione, non solo a mezzo
stampa con la scelta di “giornali e direttori di quotidiani economici”, da
parte delle tre sorelle del rating, ritenendo non più accettabile lo stillicidio
continuo di pagelle ad orologeria emesse per finalità speculative, chiedono che
i governi possano porre all’ordine del giorno nelle prossime agende in sede di
G 20, norme penali internazionali, per punire condotte criminali che
manipolando i mercati, arrecano danni ai risparmiatori minando la sovranità
degli Stati, messi sotto attacco dalle consolidate cricche di banche di affari
e fondi azioniste delle stesse sorelle del rating, che si arricchiscono
manovrando i corsi regolari dei mercati.
Elio
Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)
Fonte: http://www.adusbef.it
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