TRUFFA
LIBOR-EURIBOR: ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI HANNO CHIESTO PROCURE REPUBBLICA (TRA
LE QUALI MILANO,ROMA,TRANI),DI APRIRE UN’INDAGINE PER ACCERTARE LA
MANIPOLAZIONE DEI MERCATI. ADUSBEF CHE GIA’ IL 24 OTTOBRE 2011, AVEVA
INTERESSATO L’ANTITRUST (ALLEGATA DENUNCIA), RISERVANDOSI DI PROMUOVERE CLASS
ACTION CON FEDERCONSUMATORI,QUANTIFICA DANNO IN 2,9 MLD EURO,PER 2,5 MILIONI
MUTUI VARIABILI.
Le Autorità di controllo inglesi e americane (Commodity Future Trading Commission) hanno contestato a Barclays (ma la vicenda coinvolge anche Hsbc, Lloyds Banking Group e Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank) la manipolazione del Libor, indice che serve a calcolare gli interessi interbancari, i tassi dei mutui e i costi delle carte di credito, ma anche prodotti derivati per un valore di 570 miliardi di dollari (220 miliardi legati all’Euribor).
La Banca dei regolamenti internazionali nel suo bollettino trimestrale indica in 601 mila miliardi di dollari, 10 volte il Pil globale, il controvalore degli strumenti finanziari derivati scambiati nel Pianeta. Di questo ammontare, più di un terzo è relativo a derivati su tassi di interesse. L’azione delle banche coinvolte nella indicazione falsa dei tassi da loro applicati, non esaurisce i suoi danni nei confronti dei loro clienti titolari di mutuo, dei corrispondenti bancari con i quali si scambiano finanziamenti o del fisco locale, impattando anche sugli esiti delle operazioni in derivati che, per circa 350 miliardi di dollari, hanno come sottostante i tassi di interesse legati al Libor. In base al dossier della CFTC (Commodity Futures Trading Commission), il tasso più manipolato è stato soprattutto l’Euribor, tasso interbancario di riferimento per l’area euro. Se al Libor sono legati 350.000 miliardi di dollari di derivati su tassi e 10.000 miliardi di prestiti e mutui (dati di fine 2011), all’Euribor – oltre a un gigantesco ammontare per i mutui – sono legati prodotti derivati per 220.000 miliardi di dollari. La CFTC ha spiegato come veniva manipolato il tasso, facendo riferimento alle e-mail di alcuni operatori in derivati intercettate nella sede di Barclays. Secondo la CFTC alcuni operatori senior di Barclays orchestravano strategie di varie banche allo scopo di influenzare l’andamento dell’Euribor.
Chi lavorava sui derivati e aveva la necessità – a seconda dei giorni – di avere un Euribor elevato o basso, si metteva d’accordo con i colleghi di altre banche per fare in modo che i vari contributi inviati a Ebf (associazione bancaria non regolamentata) e a Thomson Reuters andassero nella direzione desiderata con la finalità di manipolare la media finale. La manipolazione dei tassi consentiva a chi deteneva posizioni in derivati indicizzati all’Euribor di guadagnare o di limitare eventualmente le perdite, senza preoccuparsi delle conseguenze di chi deve pagare le rate mensili di mutui e prestiti, legati all’Euribor, procurando danni di decine di miliardi ai consumatori. I prodotti derivati, che valgono in Europa il 53% del Pil %, con il 97% dei contratti legati ad attività speculative, sono nei portafogli delle banche pari a 2,5 volte il Pil in Svizzera (254,1%), 106,2% in Gran Bretagna; 55,3 %, in Francia ; 38,4% in Germania; 22,4% nei Paesi Bassi; 15,3% in Spagna; 10,7% in Italia (riferita alle sole Intesa SanPaolo ed Unicredit), ed una perdita di valore del 10% del portafoglio rappresenterebbe il 55% del patrimonio netto delle banche europee.
Secondo la CFTC alcuni operatori senior di Barclays orchestravano strategie di varie banche allo scopo di influenzare l’andamento dell’Euribor. Chi lavorava sui derivati e aveva la necessità – a seconda dei giorni – di avere un Euribor elevato o basso, si metteva d’accordo con i colleghi di altre banche per fare in modo che i vari contributi inviati a Ebf (associazione bancaria non regolamentata) e a Thomson Reuters, andassero nella direzione desiderata, con la finalità di manipolare la media finale per consentire a chi deteneva posizioni in derivati indicizzati all’Euribor di guadagnare o di limitare le perdite, con gravissimi danni a milioni di famiglie che hanno sottoscritto mutui indicizzati all’Euribor e che hanno pagato tassi più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati determinati dalle corrette regole di mercato.
Per
le suesposte ragioni, Adusbef e Federconsumatori, che hanno quantificato i
danni pari a circa 2,9 miliardi di euro per 2,5 milioni di famiglie che hanno
contratto mutui a tasso variabile per circa 250 miliardi di euro (con il tasso
euribor pari al 5,93% in data 8 ottobre 2008), chiedono alla Procura della
Repubblica di aprire una inchiesta volta a verificare i comportamenti
penalmente rilevanti, quali la manipolazione dei mercati, di Barclays e di
altre banche quali Deutsche Bank, Hsbc, Lloyds Banking Group e Royal Bank of
Scotland, sulla base del dossier in mano all’americana CFTC (Commodity Futures
Trading Commission), in merito alla manipolazione del tasso interbancario
Euribor di riferimento per l’area euro, accertato che se al Libor sono legati
350.000 miliardi di dollari di derivati su tassi e 10.000 miliardi di prestiti
e mutui (dati di fine 2011), all’Euribor – oltre a un gigantesco ammontare per
i mutui – sono legati prodotti derivati per 220.000 miliardi di dollari, come
accertato dalla stessa CFTC, sulla base di e-mail di alcuni operatori in
derivati intercettate nella sede di Barclays.
Tali comportamenti se da un lato possono costituire l’ipotesi più sofisticata di manipolazione del mercato pluriaggravata in violazione degli artt. 110, 81 cpv, 185 comma 1 e 2 del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed art. 61 n. 7 cpc; dall’altro possono costituire una vera e propria truffa aggravata in quanto utilizzando la fede pubblica che gode l’istituzione bancaria, hanno aumentato e variato artificiosamente il tasso Euribor, nonché quello Libor.
Elio Lannutti (Adusbef) - Rosario Trefiletti (Federconsumatori)
Fonte: http://www.adusbef.it
DENUNCIA
In
data 24 ottobre 2011, Adusbef inviò tramite il suo vice-presidente avv. Antonio
Tanza, il seguente esposto all’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato),senza avere riscontro.
Spett.le
Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi 6/A
00198 - ROMA
OGGETTO:
sulla nullità per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990) dei
prodotti bancari e finanziari che facciano riferimento all'Euribor.
ADUSBEF,
Associazione Difesa Consumatori e Utenti Servizi Bancari Finanziari
Assicurativi e Postali , in persona del suo rappresentante legale, Sen. Dott.
Elio LANNUTTI, nato ad ARCHI l’8 ottobre 1948, rappresentato ai fini del
presente atto dall’Avv. Antonio TANZA, del Foro di Lecce, domiciliato in Roma
alla via Farini n. 62,
chiede
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare se,
ai sensi della Legge n. 287 del 10/10/1990, i prodotti bancari e finanziari aventi come parametro di riferimento il tasso Euribor come base per il pagamento dell’interesse violino la normativa antitrust (cfr. art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287 del 10/10/1990).
In
particolare, ADUSBEF ritiene che la rilevazione di un parametro di riferimento
(Euribor, Libor, ecc.) ad opera di un’associazione tra banche possa
considerarsi quale intesa tra imprese (bancarie) che abbiano per oggetto o per
l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco
della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
“a)
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero
altre condizioni contrattuali; (…).
Come
avremo modo di dimostrare nel corso della successiva esposizione, numerose
banche italiane, venendo meno alla diligenza professionale che dovrebbe
caratterizzare la loro attività, hanno utilizzato nei contratti di mutuo (ma
anche future, derivati, swap, ecc.) proposti ai clienti un tasso di interesse
avente come parametro di riferimento il tasso euribor.
Facendo così, l’aumento e la
variazione dei tassi è direttamente demandato ad un “sindacato” di banche che
di fatto fa il prezzo e modifica un elemento essenziale del contratto.
L’ Euribor (Euro Interbank
Offered Rate) è un tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente
dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation) come
media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione
Europea cedono i depositi in prestito.
La pubblicazione del tasso è
demandata a un’associazione internazionale - non-profit - di diritto belga
fondata nel 1999 - la Euribor-EBF - con sede in Bruxelles.
I suoi membri sono le
associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea della
c.d. Euro Zona.
La Federazione Bancaria
Europea - per sua stessa ammissione - è la voce degli interessi privatistici di
oltre 5.000 banche europee in 31 diversi paesi europei.
La Federazione è di fatto un
“sindacato” sovranazionale di diritto privato ("To be the voice of
European banks") e di tutela di parte degli interessi delle banche
europee, senza alcuna funzione pubblica o di indirizzo dell’interesse pubblico
degli utenti bancari, né tantomeno di partecipazione degli stessi con funzione
di controllo.
L’Euribor in particolare è
composto da una “media” giornaliera delle quotazioni fornite su 13 “scadenze”
da un insieme (attualmente) di 44 banche della zona euro (le cosiddette
"banche di riferimento" ), quale determinazione autonoma di una posta
contabile, definita giornalmente quale media di voci stabilite dalle banche
aderenti, senza alcun controllo superiore, come indicato dall'European banking
federation (http://www.euribor-ebf.eu/).
L'Euribor è utilizzato come
parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile.
L'indice Euribor funge da
parametro di riferimento per i tassi da applicare comunque a molti altri
prodotti, tra cui diversi strumenti derivati, quali i mutui, i future, gli swap
e i forward rate agreement, ecc.
Ricordiamo solo a noi stessi
che la Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato - ANTITRUST” - stabilisce all’art. 2 (Intese restrittive della
libertà di concorrenza):
1. Sono considerati intese
gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni,
anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di
consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese
tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del
mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività
consistenti nel:
a) fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare la
produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le
fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti
commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi
nella concorrenza;
e) subordinare la
conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali,
non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono
nulle ad ogni effetto.
Tale norma è senza alcun
dubbio applicabile alle intese tra banche.
Infatti, l’art. 20 della
Legge n. 287/1990 disponeva che “Nei confronti delle aziende ed istituti di
credito l’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente
autorità di vigilanza”.
Tale competenza funzionale è
adesso non più sussistente, nell’abrogazione dell’articolo citato.
L’applicazione del tasso
Euribor contrasta espressamente con la Legge n. 287/1990, la quale vieta le
intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
anche attraverso attività consistenti nel:
“a) fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali; (…)
3) Le intese vietate sono
nulle ad ogni effetto”.
L’Euribor quale “accordo”
tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il
prezzo del proprio servizio è la principale condizione contrattuale dei mutui a
tasso variabile e di altri prodotti offerti al pubblico dalle banche.
La nullità di un tale patto,
"ad ogni effetto", conseguirebbe espressamente dall'applicazione
della normativa antitrust (Legge 287/1990).
Il prodotto a cui sia
collegato non potrebbe quindi produrre nessun effetto tutelato dalla legge.
Tale nullità potrebbe essere
rilevata d'ufficio o comunque eccepita dall'utente bancario.
Per le ragioni su esposte
ADUSBEF Onlus, Associazione Difesa Consumatori e Utenti Servizi Bancari
Finanziari Assicurativi e Postali,
CHIEDE
che l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato:
1) voglia accertare e
dichiarare l’esistenza di una violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della
legge n. 287 del 1990;
2) voglia inibire alle banche italiane l’utilizzo dei su esposti contratti di mutuo, in quanto ingannevoli nei confronti del consumatore, assumendo, inoltre, i provvedimenti più idonei ed opportuni per eliminarne gli effetti;
3) considerata la
sussistenza dei motivi d’urgenza, insiti anche nella particolare diffusione di
tali contratti riferibili per loro stessa natura alla generalità dei
consumatori, intervenga comunque cautelativamente per sospenderne
provvisoriamente la promozione di ulteriori contratti che facciano riferimento
al parametro Euribor.
Con riserva di ogni diritto,
rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore precisazione e per eventuali
audizioni o confronti in materia.
Con
ossequio
Sen. Dott. Elio Lannutti
Presidente Adusbef
Io sottoscritto Dott. Lannutti Elio, nato ad Archi (CH) il 8.10.1948 e residente in Roma (00185), alla via Farini n. 62, nella sua espressa qualità di Presidente Nazionale dell’associazione di consumatori denominata ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) Onlus
DICHIARO
di nominare mio procuratore
speciale l’Avv. Antonio TANZA, Vicepresidente di ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI
UTENTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) Onlus, nato a Lecce il 04 giugno 1961, con
studio con studio in Lecce (73100) alla Via Martiri d’Otranto n. 4 e di ivi
eleggere il proprio domicilio procedurale, affinchè detto procuratore mi
assista e difenda costituendo ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI) Onlus (redazione atto, sottoscrizione e deposito, oltre
ogni ulteriore attività procedurale occorrenda) nel presente procedimento.
Conferisco all’uopo al
nominato procuratore ogni e più ampia facoltà di legge, niuna esclusa o
eccettuata, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e procuratori e di
farsi sostituire da altri avvocati e procuratori con pari poteri, compresa la
facoltà di farsi sostituire da altro professionista per tutte le attività
relative al deposito dell’atto e le successive formalità.
Ratifico, fin da ora il Suo.
operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri eventuali da Lui nominati.
Il procuratore come sopra
nominato è altresì autorizzato, ai sensi del Testo unico sulla privacy (L.
196/03 e ss modifiche), a utilizzare i dati personali riferiti per la difesa
dei diritti dalla comparente e a organizzarli in modo che gli stessi risultino
correlati all’incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al
mandato ed a comunicare ai colleghi i dati con l’obbligo di rispettare il
segreto professionale e di diffonderli esclusivamente, nei limiti strettamente
pertinenti all’incarico conferito.
Il
Presidente di ADUSBEF
(Sen. Dott. Elio LANNUTTI)
______________________________
Avv. Antonio TANZA
Lecce, 24 ottobre 2011
Fonte: http://www.adusbef.it
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