martedì 10 luglio 2012

TRUFFA LIBOR-EURIBOR: ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI HANNO CHIESTO PROCURE REPUBBLICA DI APRIRE UN’INDAGINE PER ACCERTARE


TRUFFA LIBOR-EURIBOR: ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI HANNO CHIESTO PROCURE REPUBBLICA (TRA LE QUALI MILANO,ROMA,TRANI),DI APRIRE UN’INDAGINE PER ACCERTARE LA MANIPOLAZIONE DEI MERCATI. ADUSBEF CHE GIA’ IL 24 OTTOBRE 2011, AVEVA INTERESSATO L’ANTITRUST (ALLEGATA DENUNCIA), RISERVANDOSI DI PROMUOVERE CLASS ACTION CON FEDERCONSUMATORI,QUANTIFICA DANNO IN 2,9 MLD EURO,PER 2,5 MILIONI MUTUI VARIABILI.

Le Autorità di controllo inglesi e americane (Commodity Future Trading Commission) hanno contestato a  Barclays (ma la vicenda coinvolge anche Hsbc, Lloyds Banking Group e Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank) la manipolazione del Libor, indice che serve a calcolare gli interessi interbancari, i tassi dei mutui e i costi delle carte di credito, ma anche prodotti derivati per un valore di 570 miliardi di dollari (220 miliardi legati all’Euribor).

La Banca dei regolamenti internazionali nel suo bollettino trimestrale indica in  601 mila miliardi di dollari, 10 volte il Pil globale, il controvalore degli strumenti finanziari derivati scambiati nel Pianeta. Di questo ammontare, più di un terzo è relativo a derivati su tassi di interesse. L’azione delle banche coinvolte nella indicazione falsa dei tassi da loro applicati, non esaurisce i suoi danni nei confronti dei loro clienti titolari di mutuo, dei corrispondenti bancari con i quali si scambiano finanziamenti o del fisco locale, impattando anche sugli esiti delle operazioni in derivati  che, per circa 350  miliardi di dollari, hanno come sottostante i tassi di interesse legati al Libor. In base al dossier della CFTC (Commodity Futures Trading Commission), il tasso più manipolato è stato soprattutto l’Euribor, tasso interbancario di riferimento per l’area euro.  Se al Libor sono legati 350.000 miliardi di dollari di derivati su tassi e 10.000 miliardi di prestiti e mutui (dati di fine 2011), all’Euribor – oltre a un gigantesco ammontare per i mutui – sono legati prodotti derivati per 220.000 miliardi di dollari. La CFTC ha spiegato come veniva manipolato il tasso, facendo riferimento alle e-mail di alcuni operatori in derivati intercettate nella sede di Barclays. Secondo la CFTC alcuni operatori senior di Barclays orchestravano strategie di varie banche allo scopo di influenzare l’andamento dell’Euribor.

Chi lavorava sui derivati e aveva la necessità – a seconda dei giorni – di avere un Euribor elevato o basso, si metteva d’accordo con i colleghi di altre banche per fare in modo che i vari contributi inviati a Ebf (associazione bancaria non regolamentata) e a Thomson Reuters andassero nella direzione desiderata con la finalità di manipolare la media finale. La manipolazione dei tassi consentiva a chi deteneva posizioni in derivati indicizzati all’Euribor di guadagnare o di limitare eventualmente le perdite, senza preoccuparsi delle conseguenze di chi deve pagare le rate mensili di mutui e prestiti, legati all’Euribor, procurando danni di decine di miliardi ai consumatori. I prodotti derivati, che valgono in Europa il 53% del Pil %, con il 97% dei contratti legati ad attività speculative, sono nei portafogli delle banche pari a  2,5 volte il Pil in Svizzera (254,1%), 106,2% in Gran Bretagna; 55,3 %, in Francia ; 38,4%  in Germania; 22,4% nei Paesi Bassi; 15,3% in Spagna; 10,7% in Italia (riferita alle sole Intesa SanPaolo ed Unicredit), ed una perdita di valore del 10% del portafoglio rappresenterebbe il 55% del patrimonio netto delle banche europee.

Secondo la CFTC alcuni operatori senior di Barclays orchestravano strategie di varie banche allo scopo di influenzare l’andamento dell’Euribor. Chi lavorava sui derivati e aveva la necessità – a seconda dei giorni – di avere un Euribor elevato o basso, si metteva d’accordo con i colleghi di altre banche per fare in modo che i vari contributi inviati a Ebf (associazione bancaria non regolamentata) e a Thomson Reuters, andassero nella direzione desiderata, con la finalità di manipolare la media finale per consentire a chi deteneva posizioni in derivati indicizzati all’Euribor di guadagnare o di limitare le perdite, con gravissimi danni a milioni di famiglie che hanno sottoscritto mutui indicizzati all’Euribor e che hanno pagato tassi più elevati rispetto a quelli che sarebbero stati determinati dalle corrette regole di mercato.

Per le suesposte ragioni, Adusbef e Federconsumatori, che hanno quantificato i danni pari a circa 2,9 miliardi di euro per 2,5 milioni di famiglie che hanno contratto mutui a tasso variabile per circa 250 miliardi di euro (con il tasso euribor pari al 5,93% in data 8 ottobre 2008), chiedono alla Procura della Repubblica di aprire una inchiesta volta a verificare i comportamenti penalmente rilevanti, quali la manipolazione dei mercati, di Barclays e di altre banche quali Deutsche Bank, Hsbc, Lloyds Banking Group e Royal Bank of Scotland, sulla base del dossier in mano all’americana CFTC (Commodity Futures Trading Commission), in merito alla manipolazione del tasso interbancario Euribor di riferimento per l’area euro, accertato che se al Libor sono legati 350.000 miliardi di dollari di derivati su tassi e 10.000 miliardi di prestiti e mutui (dati di fine 2011), all’Euribor – oltre a un gigantesco ammontare per i mutui – sono legati prodotti derivati per 220.000 miliardi di dollari, come accertato dalla stessa CFTC, sulla base di e-mail di alcuni operatori in derivati intercettate nella sede di Barclays.

Tali comportamenti se da un lato possono costituire l’ipotesi più sofisticata di manipolazione del mercato pluriaggravata in violazione degli artt. 110, 81 cpv, 185 comma 1 e 2 del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed art. 61 n. 7 cpc; dall’altro possono costituire una vera e propria truffa aggravata in quanto utilizzando la fede pubblica che gode l’istituzione bancaria,  hanno aumentato e variato artificiosamente il tasso Euribor, nonché quello Libor.

Elio Lannutti (Adusbef) - Rosario Trefiletti (Federconsumatori)

 DENUNCIA
In data 24 ottobre 2011, Adusbef inviò tramite il suo vice-presidente avv. Antonio Tanza, il seguente esposto all’Antitrust (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato),senza avere riscontro.


                                                                                      Spett.le Autorità Garante

                                                                                      della Concorrenza e del Mercato

                                                                                      Piazza G. Verdi 6/A

                                                                                      00198 - ROMA


OGGETTO: sulla nullità per violazione della normativa antitrust (Legge n. 287/1990) dei prodotti bancari e finanziari che facciano riferimento all'Euribor.

ADUSBEF, Associazione Difesa Consumatori e Utenti Servizi Bancari Finanziari Assicurativi e Postali , in persona del suo rappresentante legale, Sen. Dott. Elio LANNUTTI, nato ad ARCHI l’8 ottobre 1948, rappresentato ai fini del presente atto dall’Avv. Antonio TANZA, del Foro di Lecce, domiciliato in Roma alla via Farini n. 62,

chiede

all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare se,

ai sensi della Legge n. 287 del 10/10/1990, i prodotti bancari e finanziari aventi come parametro di riferimento il tasso Euribor come base per il pagamento dell’interesse violino la normativa antitrust (cfr. art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287 del 10/10/1990).

In particolare, ADUSBEF ritiene che la rilevazione di un parametro di riferimento (Euribor, Libor, ecc.) ad opera di un’associazione tra banche possa considerarsi quale intesa tra imprese (bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

“a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; (…).

Come avremo modo di dimostrare nel corso della successiva esposizione, numerose banche italiane, venendo meno alla diligenza professionale che dovrebbe caratterizzare la loro attività, hanno utilizzato nei contratti di mutuo (ma anche future, derivati, swap, ecc.) proposti ai clienti un tasso di interesse avente come parametro di riferimento il tasso euribor.

Facendo così, l’aumento e la variazione dei tassi è direttamente demandato ad un “sindacato” di banche che di fatto fa il prezzo e modifica un elemento essenziale del contratto.

L’ Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation)  come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito.

La pubblicazione del tasso è demandata a un’associazione internazionale - non-profit - di diritto belga fondata nel 1999 - la Euribor-EBF -  con sede in Bruxelles.

I suoi membri sono le associazioni bancarie nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea della c.d. Euro Zona.

La Federazione Bancaria Europea - per sua stessa ammissione - è la voce degli interessi privatistici di oltre 5.000 banche europee in 31 diversi paesi europei.

La Federazione è di fatto un “sindacato” sovranazionale di diritto privato ("To be the voice of European banks") e di tutela di parte degli interessi delle banche europee, senza alcuna funzione pubblica o di indirizzo dell’interesse pubblico degli utenti bancari, né tantomeno di partecipazione degli stessi con funzione di controllo.

L’Euribor in particolare è composto da una “media” giornaliera delle quotazioni fornite su 13 “scadenze” da un insieme (attualmente) di 44 banche della zona euro (le cosiddette "banche di riferimento" ), quale determinazione autonoma di una posta contabile, definita giornalmente quale media di voci stabilite dalle banche aderenti, senza alcun controllo superiore, come indicato dall'European banking federation (http://www.euribor-ebf.eu/).

L'Euribor è utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile.

L'indice Euribor funge da parametro di riferimento per i tassi da applicare comunque a molti altri prodotti, tra cui diversi strumenti derivati, quali i mutui, i future, gli swap e i forward rate agreement, ecc.

Ricordiamo solo a noi stessi che la Legge n. 287 del 10/10/1990 - “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato - ANTITRUST” - stabilisce all’art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza):
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Tale norma è senza alcun dubbio applicabile alle intese tra banche.

Infatti, l’art. 20 della Legge n. 287/1990 disponeva che “Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza”.

Tale competenza funzionale è adesso non più sussistente, nell’abrogazione dell’articolo citato.

L’applicazione del tasso Euribor contrasta espressamente con la Legge n. 287/1990, la quale vieta le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

“a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; (…)

3) Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.

L’Euribor quale “accordo” tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio è la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile e di altri prodotti offerti al pubblico dalle banche.

La nullità di un tale patto, "ad ogni effetto", conseguirebbe espressamente dall'applicazione della normativa antitrust (Legge 287/1990).

Il prodotto a cui sia collegato non potrebbe quindi produrre nessun effetto tutelato dalla legge.

Tale nullità potrebbe essere rilevata d'ufficio o comunque eccepita dall'utente bancario.

Per le ragioni su esposte ADUSBEF Onlus, Associazione Difesa Consumatori e Utenti Servizi Bancari Finanziari Assicurativi e Postali,

CHIEDE

che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

1) voglia accertare e dichiarare l’esistenza di una violazione dell’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287 del 1990;

2) voglia inibire alle banche italiane l’utilizzo dei su esposti contratti di mutuo, in quanto ingannevoli nei confronti del consumatore, assumendo, inoltre, i provvedimenti più idonei ed opportuni per eliminarne gli effetti;

3) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, insiti anche nella particolare diffusione di tali contratti riferibili per loro stessa natura alla generalità dei consumatori, intervenga comunque cautelativamente per sospenderne provvisoriamente la promozione di ulteriori contratti che facciano riferimento al parametro Euribor.

Con riserva di ogni diritto, rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore precisazione e per eventuali audizioni o confronti in materia.

Con ossequio                                                                                            

Sen. Dott. Elio Lannutti

Presidente Adusbef

             Io sottoscritto Dott. Lannutti Elio, nato ad Archi (CH) il 8.10.1948 e residente in Roma (00185), alla via Farini n. 62, nella sua espressa qualità di Presidente Nazionale dell’associazione di consumatori denominata ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) Onlus

DICHIARO

di nominare mio procuratore speciale l’Avv. Antonio TANZA, Vicepresidente di ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) Onlus, nato a Lecce il 04 giugno 1961, con studio con studio in Lecce (73100) alla Via Martiri d’Otranto n. 4 e di ivi eleggere il proprio domicilio procedurale, affinchè detto procuratore mi assista e difenda costituendo ADUSBEF (ASSOCIAZIONE DEGLI UTENTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI) Onlus (redazione atto, sottoscrizione e deposito, oltre ogni ulteriore attività procedurale occorrenda) nel presente procedimento.

Conferisco all’uopo al nominato procuratore ogni e più ampia facoltà di legge, niuna esclusa o eccettuata, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e procuratori e di farsi sostituire da altri avvocati e procuratori con pari poteri, compresa la facoltà di farsi sostituire da altro professionista per tutte le attività relative al deposito dell’atto e le successive formalità.

Ratifico, fin da ora il Suo. operato e quello dei Suoi sostituti e degli altri eventuali da Lui nominati.
Il procuratore come sopra nominato è altresì autorizzato, ai sensi del Testo unico sulla privacy (L. 196/03 e ss modifiche), a utilizzare i dati personali riferiti per la difesa dei diritti dalla comparente e a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all’incarico conferito ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicare ai colleghi i dati con l’obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all’incarico conferito.

                                                                          Il Presidente di ADUSBEF

                                                                     (Sen. Dott. Elio LANNUTTI)

                ______________________________

                                                                            Avv. Antonio TANZA

Lecce, 24 ottobre 2011


Nessun commento:

Posta un commento